Ricorso straordinario per errore di fatto: termine dal deposito della motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 26457 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di centottanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., decorre dalla data di deposito della motivazione del provvedimento della Corte di cassazione e non dalla mera pubblicazione del dispositivo. Tale regola vale anche quando il ricorso denunci un errore nella instaurazione del contraddittorio, poiché non è configurabile un mezzo di impugnazione con termine di proposizione variabile in funzione del tipo di doglianza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 10 settembre 2025, aveva condannato alcuni imputati. Avverso tale decisione la Sez. III di questa Corte, con sentenza n. 10805 dell’11 marzo 2026 (dep. 20 marzo 2026), ha dichiarato inammissibili i ricorsi.
Alcuni ricorrenti hanno quindi proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto della Corte: accolta la richiesta di differimento per motivi di salute, il processo sarebbe stato rinviato all’udienza dell’11 marzo 2026 senza che i difensori ricevessero comunicazione del rinvio. Gli atti sono stati depositati il 12 e il 13 marzo 2026, dunque prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione di decorrenza del termine per il ricorso straordinario. La norma richiamata è l’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., che fissa un termine perentorio per la proposizione dell’impugnazione straordinaria.
Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale, il termine decorre dalla data di deposito della motivazione del provvedimento, non dalla pubblicazione del dispositivo. La ragione è chiara: solo conoscendo le ragioni della decisione il ricorrente può valutare la sussistenza di un errore di fatto. I precedenti richiamati sono Sez. II n. 14516 del 19/02/2025, De Bonis, non mass.; Sez. IV n. 27604 del 18/05/2023, Raglia, non mass.; Sez. IV n. 37783 del 4/4/2019, Lazzari, Rv. 277185-01.
Il principio è stato affermato anche per il caso di errore nella instaurazione del contraddittorio, come l’omessa notifica dell’avviso per l’udienza. Pur trattandosi di errore esterno rispetto al tessuto motivazionale, la Corte esclude che possa immaginarsi un mezzo di impugnazione con termine diverso a seconda del tipo di doglianza (Sez. IV, Raglia, cit., in motivazione).
Il Collegio precisa inoltre che la sopravvenuta pubblicazione della motivazione non preclude la dichiarazione di inammissibilità: l’onere di confronto con la motivazione imposta dall’art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. esige la specificazione della parte del provvedimento in relazione alla quale l’errore si sarebbe determinato.
I ricorsi, presentati il 12 e 13 marzo 2026, risultano dunque proposti prima del deposito della motivazione impugnato (20 marzo 2026) e sono dichiarati inammissibili. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La motivazione semplificata è giustificata dalla consolidata applicazione dei principi e dalla non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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