Dolo generico nelle false dichiarazioni per il patrocinio statale (Cass. pen. Sez. 7 n. 1526 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, oltre che dal dolo eventuale, restando esclusa soltanto la responsabilità colposa. La circostanza che il familiare, i cui redditi vanno dichiarati, sia deceduto prima della presentazione dell’istanza non è di per sé rilevante se i redditi indicati erano stati percepiti nel periodo in cui l’istante era convivente con il medesimo. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con la mancanza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di false dichiarazioni per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 208,00 di multa. L’imputato aveva indicato nell’autocertificazione redditi di gran lunga inferiori a quelli effettivamente percepiti dal nucleo familiare nel biennio 2017-2018. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: il difetto dei presupposti oggettivi e dell’elemento soggettivo del reato e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso riproduttivo delle doglianze già respinte con congrua motivazione dalla sentenza impugnata. I giudici di merito avevano specificato le ragioni della pronuncia di responsabilità evidenziando che gli accertamenti finanziari avevano riscontrato un reddito percepito dal padre dell’imputato pari ad euro 24.916,72 per l’anno 2017 e ad euro 22.750,00 per il 2018, a fronte dei soli euro 11.084,05 dichiarati.
La Corte ha inoltre chiarito che la circostanza della morte del padre prima della presentazione dell’istanza non esclude la responsabilità, poiché i redditi riportati nella dichiarazione sostitutiva erano riferiti a un periodo in cui l’imputato era convivente con il genitore e da lui percepiti prima del decesso. Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le false indicazioni devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, restando esclusa soltanto la responsabilità colposa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha giudicato legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla mancanza di elementi positivamente valutabili. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per la concessione della diminuente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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