Ricusazione inammissibile se proposta dalla persona offesa (Cass. pen. Sez. VI n. 35678 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle «parti» processuali. La persona offesa dal reato non riveste tale qualifica in senso tecnico e, pertanto, non è legittimata a presentarla. Le norme sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione estensiva, non essendo prevista per la persona offesa una disposizione analoga all’art. 61 cod. proc. pen., che estende all’indagato i diritti e le garanzie spettanti all’imputato. Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza e la conferma della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma versata in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
La persona offesa in un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Udine aveva sollecitato la astensione del giudice per le indagini preliminari. Il giudice ha presentato dichiarazione di astensione e il Presidente del Tribunale l’ha accolta. Successivamente la persona offesa ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del medesimo giudice.
La Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Il difensore ha impugnato l’ordinanza in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 39 cod. proc. pen. e censurando la condanna alle spese, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare il concorso tra astensione e ricusazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Il fulcro della decisione non è l’inosservanza delle formalità dell’art. 38 cod. proc. pen., bensì un ostacolo preliminare e assorbente: l’istanza è stata proposta dalla persona offesa, soggetto privo di legittimazione.
I giudici di legittimità richiamano il costante orientamento secondo cui la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle «parti», categoria nella quale la persona offesa dal reato non rientra, non rivestendo tale qualifica in senso tecnico. A sostegno sono citate Sez. 2 n. 23901 del 2024, Sez. 6 n. 39203 del 2005, Sez. 6 n. 48494 del 2008 e, tra le pronunce non massimate, Sez. 2 n. 25219 del 2022.
La Corte afferma poi un principio di carattere interpretativo: le norme sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali, non suscettibili di applicazione analogica o estensiva. Sul punto richiama Sez. 5 n. 36657 del 2007, ove si è evidenziato che, mentre l’art. 61 cod. proc. pen. estende all’indagato i diritti e le garanzie dell’imputato, nessuna norma analoga è prevista per la persona offesa.
Da tale ricostruzione discende l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha altresì disposto il versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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