Prescrizione e sospensione nel regime della legge n. 103/2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 35688 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021 poi. Ne consegue che, per il reato commesso nel predetto arco temporale, il termine prescrizionale va calcolato secondo il regime vigente al momento del fatto. È inammissibile il ricorso che, sul punto, prospetti una lettura difforme da tale assetto normativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 maggio 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, accertato il 27 agosto 2018.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la conferma del giudizio di colpevolezza e la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, è dichiarato manifestamente infondato. La doglianza, osserva la Corte, mira a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito.
I giudici di merito, richiamando gli accertamenti di P.G., hanno evidenziato che il ricorrente trasportava rifiuti speciali a bordo di un motociclo Apecar. Tale condotta integra il reato contestato, che è di natura istantanea. La motivazione impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non ammessi in sede di legittimità, come precisato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601.
Il secondo motivo, relativo alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, è anch’esso giudicato palesemente infondato. Il reato è stato commesso nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017 e non risulta prescritto.
La Corte richiama la recente affermazione delle Sezioni Unite (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021 poi.
Da ciò discende che, per il reato contravvenzionale contestato, commesso il 27 agosto 2018, la prescrizione matura il 12 novembre 2025. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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