Ricorso per cassazione avverso ordinanza di riesame: motivi non riservabili (Cass. pen. Sez. VI n. 35679 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo è proponibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., per violazione di legge, con applicazione delle disposizioni dell’art. 311, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Il comma 4 di tale articolo impone che i motivi siano enunciati contestualmente al ricorso. È pertanto inammissibile il ricorso proposto con riserva dei motivi, in attesa del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, essendo preclusa la successiva integrazione basata sulla sola conoscenza del dispositivo.
Il Fatto
Con decreto del 12 maggio 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti disponeva il sequestro preventivo di una somma di danaro nei confronti di due indagati, congiuntamente ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, quale profitto del reato di cessione di cocaina, e ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
Le richieste di riesame proposte dagli indagati venivano rigettate dal Tribunale di Chieti con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 3 giugno 2025. Avverso il solo dispositivo, il difensore proponeva ricorso per cassazione con motivazione riservata, indicando i motivi solo dopo la notificazione dell’ordinanza depositata il 27 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione VI riguarda l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del tribunale del riesame con riserva dei motivi, cioè prima del deposito della motivazione e sulla base del solo dispositivo.
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 325 cod. proc. pen. prevede che contro le ordinanze pronunciate ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. sia proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge, con applicazione delle disposizioni dell’art. 311, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen.
Il comma 4 dell’art. 311 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso. Da tale previsione la Corte deduce l’esclusione della possibilità di riservare i motivi in attesa del deposito della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso, pertanto, non può essere articolato sulla sola conoscenza del dispositivo.
A sostegno della conclusione il Collegio richiama un precedente conforme (Sez. 2, n. 7681 del 17/01/2025, Cutrona, non massimata), che conferma l’interpretazione restrittiva della norma processuale.
Alla stregua di tali rilievi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono condannati, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non risultando che i ricorsi siano stati proposti senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ciascun ricorrente è altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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