Riduzione pena art 442 comma 2-bis solo per reati non impugnati (Cass. pen. Sez. I n. 8236 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diminuente esecutiva di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, ha natura esclusivamente deflattiva e presuppone la mancata proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza di condanna. Nei procedimenti per una pluralità di reati contestati nella stessa sede, essa si applica soltanto alle fattispecie per le quali l’imputato non ha proposto impugnazione, senza alcun effetto estensivo in executivis. È irrilevante la dedotta natura sostanziale dell’istituto, restando decisivo il difetto del presupposto processuale della totale acquiescenza. Il procedimento esecutivo si svolge nelle forme de plano dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con eventuale opposizione ex art. 127 cod. proc. pen., e può essere introdotto anche dal pubblico ministero.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, pronunciandosi sui ricorrenti, rigettava l’opposizione avverso il provvedimento con cui era stata negata la riduzione di pena per il giudizio abbreviato. La richiesta si fondava sull’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sul presupposto che gli imputati, nel giudizio di appello, non avessero impugnato la decisione di primo grado per il solo reato associativo.
Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la riduzione esclusivamente per tale reato. Avverso l’ordinanza i condannati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la natura sostanziale della disposizione, che avrebbe imposto l’applicazione del beneficio a tutti i reati giudicati con il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla modifica dell’art. 442 cod. proc. pen., arricchito del comma 2-bis dall’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022. La norma prevede che, quando né l’imputato né il difensore propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
La Corte precisa il quadro procedurale. Per effetto della modifica dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. a opera dell’art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, la procedura da seguire è quella de plano dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cui può seguire l’opposizione nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. Il procedimento esecutivo può essere introdotto anche dal pubblico ministero.
Sul piano sostanziale, il Collegio rileva che nel giudizio presupposto gli imputati avevano proposto appello per tutti i reati diversi da quello associativo. Solo per tale delitto era dunque applicabile la riduzione, che presuppone la mancata impugnazione della pronuncia di primo grado. La ratio esclusivamente deflattiva della novella collega il beneficio alla totale acquiescenza e al risparmio di tempo ed energie processuali.
La Corte richiama la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 e l’art. 1, comma 10, lett. b), n. 2, legge n. 137 del 2021, che impone di prevedere la riduzione di un sesto nel caso di mancata impugnazione, applicata dal giudice dell’esecuzione. Nella stessa direzione la lett. a), n. 1 del medesimo comma, che collega l’accesso al rito abbreviato alla produzione di un’economia processuale.
Ne discende che il riferimento alla natura sostanziale è privo di rilievo ermeneutico: per i reati impugnati davanti alla Corte di appello mancava il presupposto processuale fondamentale. La diminuente si applica solo alle fattispecie non impugnate, senza effetti estensivi, e i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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