Detenzione domiciliare: autorizzazione al lavoro anche se provvisoria (Cass. pen. Sez. I n. 8235 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen. consente di autorizzare il soggetto sottoposto al regime della detenzione domiciliare ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, ove sussistano le esigenze di sostentamento economico del condannato o dei suoi familiari non altrimenti risolvibili. La lettura combinata delle due disposizioni non permette di distinguere, ai fini autorizzativi, la natura definitiva o provvisoria del regime domiciliare applicato. Il magistrato di sorveglianza non può negare l’autorizzazione sul solo presupposto della provvisorietà del regime, ma deve confrontarsi con le ragioni della richiesta e motivare in ordine alle condizioni economiche, agli elementi di prova forniti dall’interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d’ufficio, limitando temporalmente il permesso.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto al regime della detenzione domiciliare provvisoria, presentava istanza al magistrato di sorveglianza per essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio nelle ore diurne, dal lunedì al venerdì, al fine di svolgere l’attività lavorativa di addetto alla cucina.
Il magistrato di sorveglianza negava l’autorizzazione, rilevando che il regime della detenzione domiciliare provvisoria non consentiva di accogliere la richiesta, come già affermato con un precedente provvedimento. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice valutato i presupposti legittimanti l’autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il magistrato di sorveglianza, senza compiere alcuna attività istruttoria, aveva negato l’autorizzazione sul presupposto che il regime della detenzione domiciliare provvisoria determinasse una preclusione processuale al vaglio dell’istanza.
Tale impostazione non tiene conto del combinato disposto degli artt. 47 Ord. pen. e 284, comma 3, cod. proc. pen., per effetto del quale, nelle ipotesi di sottoposizione alla detenzione domiciliare, è possibile concedere al detenuto l’autorizzazione ad allontanarsi per svolgere attività lavorativa, laddove sussistano i presupposti richiamati dal medesimo art. 284.
La lettura combinata delle due disposizioni non permette di distinguere, ai fini autorizzativi, la natura definitiva o provvisoria del regime detentivo domiciliare: la concessione del beneficio è indistintamente subordinata alla sussistenza di esigenze di sostentamento economico del condannato o dei suoi familiari non altrimenti risolvibili.
La Corte richiama il principio affermato da Sez. I n. 45581 del 23.11.2007, Priebke, secondo cui il provvedimento con cui il detenuto ammesso alla detenzione domiciliare è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall’interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d’ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, onde evitare un’incontrollabile autorizzazione alla libertà di movimento.
Ne consegue che il magistrato di sorveglianza non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta, confrontandosi con le esigenze poste a fondamento dell’istanza. Non è utile, a tal fine, il richiamo al precedente provvedimento riguardante un’attività lavorativa differente e da svolgersi in orari notturni anziché diurni. La Corte annulla pertanto il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.