Riduzione sanzione 231 non legata al comportamento processuale (Cass. pen. Sez. II n. 41030 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità da reato dell’ente, la riduzione della sanzione prevista dall’art. 12, terzo comma, d.lgs. n. 231 del 2001, che concorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, va parametrata esclusivamente sugli elementi della fattispecie circostanziale, e non su ulteriori profili processuali. È pertanto censurabile la motivazione che ancori l’entità della diminuzione al comportamento processuale di negazione dell’addebito, trattandosi di legittimo esercizio del diritto di difesa, non comprimibile nel processo a carico degli enti. Quanto all’elemento soggettivo, la colpa di organizzazione va accertata con il criterio della prognosi postuma, verificando se il comportamento alternativo lecito avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di illeciti della stessa specie, con motivazione che può disattendere implicitamente le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 9 novembre 2022 nei confronti di una società per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 9 e 24, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 640-bis cod. pen.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. 231/2001 e carenza di motivazione, violazione dell’art. 6 d.lgs. 231/2001 in ordine alla colpa di organizzazione, e violazione degli artt. 12 e 26 d.lgs. 231/2001 per la mancata riduzione della sanzione nel massimo di legge. Il ricorso giunge alla Corte dopo la conferma in appello, con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. Il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare in modo approfondito tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche con valutazione globale, spieghi in modo logico le ragioni del proprio convincimento e dimostri di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Le deduzioni difensive non espressamente confutate sono implicitamente disattese quando logicamente incompatibili con la decisione adottata, secondo i precedenti richiamati.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente chiarito la sussistenza della colpa di organizzazione: il semplice affidamento della pratica a un consulente esterno, con individuazione di un dipendente come punto di contatto, non costituisce accorgimento operativo idoneo a garantire controllo e vigilanza sull’iter della domanda di finanziamento pubblico. Un simile esito sarebbe stato ragionevolmente escluso solo implementando, previa valutazione del rischio, un modello organizzativo secondo le regole dell’arte, con codice etico, sistema disciplinare e organismo di vigilanza.
La Corte richiama il criterio della prognosi postuma: il giudice deve idealmente collocarsi nel momento della commissione dell’illecito e verificare se il comportamento alternativo lecito avrebbe eliminato o anche solo ridotto il pericolo di illeciti della stessa specie. Non è richiesta una valutazione globale della compliance, ma la verifica dell’inottemperanza all’obbligo di adottare le cautele necessarie.
Il terzo motivo è invece fondato. Ai sensi dell’art. 12, terzo comma, d.lgs. 231/2001, concorrendo entrambe le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. Il Tribunale aveva ridotto della metà la sanzione base senza argomentazioni, e la Corte d’appello aveva condiviso tale dosimetria valorizzando il comportamento processuale della società volto ad addossare ogni responsabilità a una dipendente.
Tale apparato giustificativo è incorretto: la fattispecie circostanziale indica chiaramente gli elementi su cui parametrare l’entità della diminuzione, e le valutazioni sul trattamento sanzionatorio non possono ancorarsi al comportamento processuale di negazione dell’addebito, mera esplicazione del diritto di difesa non comprimibile nel processo a carico degli enti. La sentenza è pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, e il ricorso è rigettato nel resto, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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