Confisca del profitto da riciclaggio e verifica delle operazioni simulate in rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 41031 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca del profitto del reato di riciclaggio, il giudice del rinvio è tenuto a verificare l’effettività delle operazioni indicate dalla sentenza rescindente quali poste incidenti sulla quantificazione del profitto, non potendone presupporre l’esistenza né la natura simulata. La verifica dell’effettività del versamento di una somma e dell’esecuzione di un finanziamento soci costituisce accertamento di merito che, se sostenuto da motivazione non manifestamente illogica e non contraddittoria, è sottratto al sindacato di legittimità. Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma verifica la struttura logica del ragionamento e l’esatta applicazione delle regole probatorie.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in via definitiva per il reato di riciclaggio, con contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione di altri reati. La vicenda ruota attorno alla società immobiliare coinvolta nella cessione delle quote societarie e al successivo trasferimento di somme agli originari investitori di capitali illeciti, operazione che ha integrato il reato di riciclaggio.
Una prima sentenza rescindente aveva annullato la decisione di appello limitatamente alla confisca, enunciando il principio per cui quella per equivalente del profitto è applicabile solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non all’intera somma provento del reato presupposto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello. Il giudice del rinvio aveva rideterminato l’importo della confisca, ma la decisione è stata nuovamente annullata. La Corte di appello, con la sentenza oggi impugnata, ha nuovamente disposto la confisca per un importo determinato. Il ricorrente ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte delimita anzitutto l’ambito della propria decisione: occorre stabilire se la Corte di appello, in sede di rinvio, abbia dato risposta congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria alle due questioni evidenziate nella sentenza rescindente. La prima riguarda l’effettività del versamento di una somma da parte del genitore del ricorrente, con specifico riferimento alla valenza della quietanza di pagamento. La seconda concerne l’effettività dell’esecuzione di un finanziamento soci relativo alla cessione delle quote.
Un primo punto fermo viene posto: la questione non attiene alla natura del denaro movimentato dal ricorrente o dal genitore, qualora di loro proprietà, ma all’ipotesi di operazioni simulate che nascondono una realtà diversa, attraverso cui il finanziamento soci e il versamento non risultano effettuati con denaro di provenienza lecita, bensì con risorse finanziarie illecite di soggetti terzi transitate sui conti dei due e su quello della società immobiliare.
Quanto alla ritenuta simulazione dell’operazione relativa al versamento minore, la Corte rileva che il giudice del rinvio ha indicato elementi che, attraverso una valutazione di merito ex sé non sindacabile in quanto non manifestamente illogica, l’hanno portata a ritenere la simulazione. In particolare, è stata sottolineata l’assenza di un’effettiva quietanza di pagamento e la menzione della somma nel preliminare di vendita. La Corte di appello non ha negato l’esistenza dell’assegno, ma ha affermato che esso non è stato allegato all’atto di quietanza né il relativo numero è stato ivi indicato, ravvisando così indici di simulazione.
Con riguardo al finanziamento soci di importo superiore, la Corte esclude che la lettura coordinata della motivazione consenta di ravvisare il contrasto denunciato dalla difesa, ragionevolmente ricollegabile all’utilizzazione di espressioni non chiare. I giudici di merito hanno indicato una serie di elementi, anche richiamando le dichiarazioni rese dall’imputato, la documentazione rinvenuta in sede di perquisizione, le intercettazioni ambientali e il contenuto della sentenza di primo grado, indicativi del fatto che le causali delle operazioni erano funzionali a creare una circolarità di denaro di provenienza illecita.
La Corte ricorda quindi che, in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione unitaria e globale, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21.02.2017). In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma stabilire se questi abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili, fornito una corretta interpretazione e applicato esattamente le regole della logica. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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