Trasporto rifiuti, basta un solo trasporto non occasionale per la contravvenzione (Cass. pen. Sez. III n. 41053 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 si configura anche in presenza di un solo trasporto, differenziandosi dal reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona la continuità dell’attività illecita. Solo l’assoluta occasionalità del trasporto rende il fatto atipico ed esclude la contravvenzione nella sua materiale sussistenza. Il carattere non occasionale della condotta può desumersi dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato, dall’esistenza di una minima organizzazione e dal fine di profitto. La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. La inammissibilità del ricorso osta alla declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato colpevole, con sentenza del Tribunale di Potenza del 30 maggio 2023, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. Gli si contesta di avere effettuato, in concorso con altra persona e senza alcuna autorizzazione, attività organizzata di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiale ferroso per un peso di circa 300/500 chilogrammi.
Proposto appello, il gravame è stato trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen., trattandosi di sentenza inappellabile. Il ricorrente deduce l’insufficienza probatoria, sostenendo l’occasionalità e l’isolamento del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama un consolidato orientamento di legittimità (Sez. 3 n. 41529 del 2016; Sez. 3 n. 8979 del 2014; Sez. 3 n. 24428 del 2011) secondo cui la contravvenzione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile anche in presenza di un unico trasporto. La differenza con l’art. 260 risiede proprio nel diverso disvalore: la norma più grave sanziona la continuità dell’attività illecita, non il singolo episodio.
Solo la assoluta occasionalità rende il fatto atipico. La Corte richiama i precedenti che ne individuano gli indici rivelatori (Sez. 3 n. 8193 del 2016; Sez. 3 n. 5716 del 2016): l’esistenza di una minima organizzazione, il quantitativo dei rifiuti gestiti, la predisposizione di un veicolo adeguato e il fine di profitto perseguito.
Nel caso concreto, il carattere non occasionale della condotta è stato correttamente desunto dal considerevole quantitativo di rifiuti trasportati e dall’utilizzo di un autocarro, poi sequestrato e confiscato senza contestazioni. La Corte aggiunge che la doglianza difensiva postula una rilettura delle prove preclusa al giudice di legittimità, il cui perimetro cognitivo è circoscritto al testo della motivazione impugnata, in assenza di travisamenti nemmeno dedotti (Sez. U n. 6402 del 1997).
La Corte affronta infine il rapporto con l’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 134 del 2021: la inammissibilità del ricorso osta alla declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini, poiché essa logicamente precede il decorso dei termini stessi (Sez. 4 n. 20971 del 2025; Sez. 2 n. 40349 del 2024; Sez. 7 n. 43883 del 2021). Alla declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro, con esercizio della facoltà di aumento oltre il massimo edittale introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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