Ricorso avverso la misura cautelare: inammissibile se generico e privo di interesse (Cass. pen. Sez. III n. 5708 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato è affetto da genericità estrinseca ed è, per ciò solo, inammissibile. La mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagato, emersa dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare non corredata di traduzione, non integra un impedimento assoluto a partecipare all’interrogatorio di garanzia ex art. 294, comma 2, cod. proc. pen., ma rileva al più come nullità generale a regime intermedio dell’ordinanza genetica, ove la traduzione sia avvenuta oltre un termine incongruo. Chi deduce tale patologia ha l’onere di allegare un interesse concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente prospettare un pregiudizio astratto o potenziale. La verifica della congruità del termine di traduzione costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applica all’indagato la misura del divieto di dimora in ambito regionale per una pluralità di contestazioni in materia di stupefacenti. Il tribunale del riesame annulla il provvedimento in relazione a due capi e sostituisce la misura con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il giudice constata che l’indagato non conosce la lingua italiana: sospende l’udienza, nomina un interprete come ausiliario e gli affida la traduzione dell’ordinanza. La difesa chiede poi, ex art. 294, comma 2, cod. proc. pen., la declaratoria di perdita di efficacia della misura per violazione del diritto di difesa. L’istanza è rigettata dal giudice e, su appello, dal tribunale della libertà, che esclude sia l’impedimento assoluto sia l’incongruità del termine. Ricorre allora l’indagato per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla rilieva che l’unico motivo ripropone le argomentazioni già svolte davanti al giudice per le indagini preliminari e in appello, senza confrontarsi con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, la Corte ribadisce che i motivi di impugnazione sono affetti da genericità estrinseca quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni del provvedimento censurato. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità della motivazione impugnata, perché l’atto di impugnazione non può ignorare tali ragioni.
La Corte affronta poi la questione della carenza di interesse. Nel processo penale, precisa, la nozione di interesse ad impugnare non si fonda sulla soccombenza, ma va ricostruita in prospettiva utilitaristica: occorre rimuovere uno svantaggio processuale e conseguire una decisione più vantaggiosa. Richiamando ancora le Sezioni Unite n. 15069 del 2023, il Collegio osserva che il soggetto alloglotta che lamenti la violazione delle proprie prerogative difensive per la mancata traduzione del provvedimento restrittivo non può limitarsi a dolersi dell’omissione: deve indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non bastando la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. Nel caso, tale interesse non è stato in alcun modo allegato.
Quanto alla dedotta violazione di legge, il Collegio condivide l’inquadramento del tribunale della libertà: la vicenda non integra l’impedimento assoluto ex art. 294, comma 2, cod. proc. pen. L’assistenza dell’interprete, nominato quale ausiliario, ha reso edotto l’indagato delle contestazioni e delle ragioni della misura. La situazione rileva al più come nullità dell’ordinanza genetica, per la mancata traduzione entro un termine congruo, ipotesi che il Collegio esclude nel caso concreto.
La valutazione della congruità del termine è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logicamente motivata, non è censurabile in cassazione. Il Collegio richiama Sez. 6 n. 48469 del 2008, secondo cui nessuna nullità sussiste quando i tempi tecnici della traduzione siano contenuti, tenuto conto della complessità del provvedimento e della difficoltà di reperire il traduttore. Nel caso, la traduzione è stata disposta appena emersa la necessità, la proroga ha valorizzato il pregresso incarico del traduttore e la notifica è seguita prontamente.
Da ultimo, poiché si tratta di nullità generale a regime intermedio, il Collegio rileva come essa dovesse essere eccepita con l’impugnazione dell’ordinanza applicativa davanti al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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