Verifica del Comitato sulle modalità del corso per delegati (TAR Emilia-Romagna n. 203 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comitato per la formazione e la vigilanza dell’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. è competente a valutare la serietà delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dell’esame finale sostenuto dal professionista che richiede l’iscrizione all’elenco dei delegati alla vendita. Tale potere di verifica, di natura tecnico-discrezionale, si espande proprio laddove le linee guida della Scuola superiore della magistratura non contengano specificazioni in ordine alle modalità di espletamento della prova finale. L’Amministrazione può pertanto legittimamente richiedere al candidato l’attestazione che i momenti laboratoriali si siano svolti in presenza e che l’esame finale sia avvenuto con adeguata certificazione dell’identità del partecipante, anche in caso di formazione a distanza.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato con oltre venti anni di professione, aveva frequentato un corso di alta formazione organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con l’Università di Foggia, superando la prova finale. Alla domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita presso il Tribunale, il competente Comitato aveva chiesto un’integrazione documentale relativa alle modalità di svolgimento delle esercitazioni laboratoriali e dell’esame finale, ritenuta inevasa. Il diniego di iscrizione veniva impugnato dal professionista, che lamentava la violazione del divieto di aggravamento del procedimento e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso in primo luogo la configurabilità dell’illegittimo aggravamento del procedimento, rilevando che è lo stesso art. 179-ter disp. att. c.p.c. a richiedere, a corredo della domanda, “i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente”. La richiesta di integrazione documentale si è quindi mossa in un’ottica di collaborazione, essendo emersa una carenza della domanda sotto tale profilo.
Quanto alla competenza del Comitato, il TAR ha richiamato e fatto proprie le conclusioni del TAR Lazio n. 6556/2025, secondo cui il potere di valutazione dell’Amministrazione “comporta anche spendita di potere tecnico-discrezionale”, che si spinge fino a subordinare l’iscrizione all’accertamento di un’adeguata competenza in materia. Tale potere legittima la verifica delle modalità di svolgimento del corso e dell’esame finale, soprattutto con riferimento alla formazione a distanza.
In particolare, il Collegio ha ritenuto necessario che il momento laboratoriale si svolga in presenza e che l’esame finale avvenga in presenza con accertamento dell’identità del partecipante, ovvero con adeguata certificazione delle modalità di svolgimento da remoto. L’assenza di specificazioni nelle linee guida della Scuola superiore della magistratura non limita ma espande il potere di verifica del Comitato, che legittimamente può pretendere di conoscere le modalità di svolgimento della prova.
La Corte ha infine respinto anche la censura di disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata in concreto alcuna difformità applicativa rispetto ad altri Tribunali, e ha compensato le spese di lite.
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Nota della Redazione
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