La riedizione del potere non richiede conservare i criteri valutativi (TAR Lazio n. 8491 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di una procedura di chiamata di professore universitario, la nuova commissione esaminatrice può legittimamente ridefinire i criteri di valutazione, purché nel rispetto del contenuto minimo prescrittivo della sentenza e del bando. L’effetto conformativo del giudicato non impone la conservazione dei criteri adottati dalla commissione originaria, né l’attribuzione di fattori ponderali o punteggi specifici ai singoli criteri, essendo tali elementi meramente eventuali. L’attivazione del soccorso istruttorio è legittima in caso di formulazione non perspicua del bando, ove la dichiarazione resa dal candidato sia idonea ad allegare il requisito sostanziale, e deve essere applicata uniformemente a tutti i concorrenti.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha bandito una procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia. La ricorrente, candidata non vincitrice, contestava l’esito della procedura, già annullato dal Consiglio di Stato per vizi motivazionali dei giudizi espressi dalla commissione. In sede di riedizione del potere, la nuova commissione aveva predeterminato criteri di valutazione e applicato il soccorso istruttorio ai candidati, confermando la vincitrice originaria. La ricorrente impugnava gli atti della nuova procedura, deducendo l’elusione del giudicato, l’illegittima modifica dei criteri del bando e l’illegittima applicazione del soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell’effetto conformativo. La sentenza del Consiglio di Stato, pur avendo rilevato l’assenza di fattori ponderali e vizi motivazionali, non aveva imposto l’adozione di specifici criteri o punteggi. La nuova commissione, predeterminando i criteri e la scala di giudizi, ha garantito la verificabilità della corrispondenza tra giudizi e profili curriculari, realizzando così il contenuto minimo prescrittivo della sentenza. In assenza di vincoli conformativi, la ridefinizione dei criteri non integra elusione del giudicato.

Il ricorso al soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo. L’obbligo dichiarativo del candidato non poteva essere desunto dall’art. 5 del bando, che prevedeva la redazione del profilo curricolare a carico della commissione. In ragione della formulazione non perspicua del bando e del principio del favor partecipationis, la dichiarazione sintetica dell’attività accademica resa dalla controinteressata è stata considerata base sufficiente per l’attivazione del soccorso istruttorio, applicato uniformemente a tutti i concorrenti.

Quanto alla formazione della volontà collegiale, la verbalizzazione separata dei giudizi del componente dissenziente e l’approvazione a maggioranza dei giudizi finali non viziano la deliberazione. La commissione, quale collegio perfetto, richiede la presenza di tutti i componenti ma non l’unanimità delle valutazioni. L’astensione di un commissario dalla valutazione di parte della documentazione costituisce modalità di esercizio dell’attività del singolo componente e non incide sulla completezza dell’organo.

Le censure sull’erroneità dei giudizi valutativi sono state respinte in quanto il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è limitato alla manifesta irrazionalità, non potendo sostituirsi alla discrezionalità tecnica della commissione. L’uso di una scala di giudizi qualitativi (“ottimo”, “molto buono”, “buono”) è stato ritenuto legittimo, non essendo richiesta l’attribuzione di punteggi. La valutazione comparativa non implica un confronto a coppie ma un apprezzamento complessivo dei profili. La prevalenza della vincitrice emerge dai giudizi collegiali, basati sulla produzione scientifica giudicata “molto buona” rispetto a quella “buona” della ricorrente.

Infine, la domanda risarcitoria è stata respinta per infondatezza della domanda di annullamento e conseguente insussistenza del presupposto della lesione ingiusta. La legittimità dell’azione amministrativa ha eliso l’elemento dell’ingiustizia del danno, rendendo il sacrificio patrimoniale eventualmente subito dalla ricorrente avvenuto secondo diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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