Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 912 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo formatosi in sede di lavoro ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine assegnato, opera il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4162/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 12.3.2024.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina anticipata di un commissario e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza di condanna resa dal giudice del lavoro costituisce giudicato suscettibile di esecuzione nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e la sentenza risulta passata in giudicato per attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Segue il passaggio decisivo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che l’entità delle somme, così come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Capitale residuo e interessi andranno verificati in misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere esperito dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso viene dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento: delle somme indicate nel titolo, degli accessori legittimamente maturati e dei successivi interessi legali, nei limiti sopra fissati. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e determinerà definitivamente l’importo dovuto. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, senza compenso.
Quanto alle spese, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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