Fatturazione elettronica e tetto di spesa sui dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 12353 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente in udienza, circa la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma quarto, cod. proc. amm. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dall’esame del merito delle censure e comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della questione trattata. Il sopravvenuto difetto d’interesse, ove dichiarato, estingue il giudizio senza che il giudice sia chiamato a valutare la fondatezza delle domande proposte.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, sia statali sia regionali, concernenti il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso era diretto, in particolare, avverso il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, le linee guida ministeriali propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, le circolari interministeriali in materia di fatturazione elettronica, gli accordi Stato-Regioni nonché i successivi decreti regionali e le delibere delle aziende sanitarie del Veneto che avevano applicato il ripiano.
La società aveva altresì proposto motivi aggiunti avverso il decreto dirigenziale regionale del Veneto del 2023 e gli atti connessi. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente aveva manifestato l’intenzione di sottoporre al giudice questioni di legittimità costituzionale ed eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. All’udienza di smaltimento dell’arretrato, il difensore della società ha tuttavia dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, resa a verbale dal difensore della parte ricorrente, integra i presupposti per una pronuncia di improcedibilità. L’art. 84, comma quarto, cod. proc. amm. disciplina l’ipotesi in cui, prima della decisione, la parte dichiari di non aver più interesse al ricorso: in tal caso il giudice dichiara il ricorso improcedibile.
La pronuncia di improcedibilità non richiede alcuna valutazione nel merito delle censure prospettate, né l’esame delle questioni pregiudiziali sollevate. La dichiarazione della parte, in quanto atto dispositivo del processo, esaurisce l’oggetto del giudizio e priva il giudice del potere di decidere sulle domande originariamente proposte. La scelta del difensore di non insistere nell’impugnazione ha reso inutile l’approfondimento delle complesse questioni concernenti il ripiano della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in ragione della peculiarità della questione trattata, che giustifica la deroga al principio della soccombenza virtuale. La pronuncia in rito non consente, infatti, di individuare una parte soccombente nel merito e la complessità della vicenda suggerisce di evitare una condanna alle spese.
Il TAR ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, come previsto per le pronunce di rito.
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Nota della Redazione
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