Riesame dell’affidabilità economico-finanziaria nel quadro del giudicato amministrativo (Cons. Stato n. 10422 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudicato amministrativo abbia demandato all’amministrazione il riesame dell’affidabilità economico-finanziaria dei soggetti proponenti un progetto di ricerca, la nuova valutazione va svolta ex ante, sulla base dei dati di bilancio esistenti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, senza considerare le vicende sopravvenute. In questo perimetro non opera la regola del cd. one shot temperato, perché il riesercizio del potere non è finalizzato a esplicitare una volta per tutte le ragioni ostative, ma a colmare il deficit valutativo accertato dal giudice. La verifica condotta secondo il parametro della congruenza tra capitale netto e costo del progetto, al netto dell’intervento pubblico, è legittima ove ancorata ai dati contabili dell’esercizio chiuso prima della domanda. La successiva ricapitalizzazione non sana il difetto originario e la sua irrilevanza non è sindacabile come attività sostitutiva del giudice, rientrando nel potere di apprezzamento della completezza istruttoria.
Il Fatto
La società appellante aveva aderito, in raggruppamento temporaneo di imprese con un ente associativo di ricerca, all’invito ministeriale a presentare progetti di ricerca industriale nell’ambito del programma operativo nazionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, presentando la domanda il 7 aprile 2010. Il progetto era stato escluso nella fase istruttoria finale per asserita non conformità di un componente del raggruppamento ai parametri di affidabilità economico-finanziaria.
Dopo una sentenza di annullamento e una di ottemperanza, e dopo un secondo diniego a sua volta annullato perché basato su dati patrimoniali sopravvenuti, la nuova verifica affidata all’Agenzia nazionale si concludeva con un terzo provvedimento negativo, fondato sulla insufficienza del rapporto tra capitale netto e costo del progetto in capo alla società capogruppo. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge tutti i motivi. Sul primo fronte l’appellante sosteneva che il perimetro del riesame fosse ormai circoscritto dal giudicato, con conseguente illegittimo riesame integrale degli atti e lesione del principio del cd. one shot temperato. La Corte osserva che le precedenti pronunce di cognizione e di ottemperanza hanno proprio demandato all’amministrazione la rivalutazione dell’affidabilità di ciascun soggetto proponente, sulla base della situazione patrimoniale risultante dai bilanci all’epoca della presentazione del progetto e tenendo conto della natura soggettiva dei componenti.
Quel margine di discrezionalità residuava e non era coperto da giudicato: pertanto il richiamo al one shot temperato è inconferente, trattandosi non di riesercizio conclusivo ma di attuazione di un obbligo valutativo puntualmente delimitato. Sul piano procedimentale la Corte esamina prima le censure sostanziali e ritiene applicabile la sanatoria processuale dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, nella versione ratione temporis, escludendo l’operatività della preclusione introdotta solo dal d.l. n. 76/2020, entrato in vigore il 17 luglio 2020, dunque dopo il provvedimento impugnato del 14 luglio 2020.
Nel merito la Corte conferma che il parametro di congruità tra capitale netto e costo del progetto è applicabile alla procedura in forza del rinvio operato dall’art. 13, comma 2, dell’invito alle disposizioni del d.m. n. 593/2000, nonché dell’art. 9, comma 4, che richiama la coerenza con tale decreto. Argomento decisivo viene dalla sentenza della VI sezione n. 392 del 2014, resa nella medesima vicenda, che aveva escluso l’applicabilità del parametro all’ente associativo e quindi, a contrario, ne aveva confermato l’operatività per i soggetti aventi natura d’impresa.
Quanto all’applicazione concreta, la Corte ritiene insuperabile il giudizio negativo ricavato dalla certificazione camerale: al 31 dicembre 2009 il patrimonio netto era di € 707.452 a fronte di un capitale sociale di € 335.000, mentre il costo del progetto al netto dell’intervento pubblico era di € 850.937,50. L’aumento di capitale deliberato nel marzo 2010 era imputato all’esercizio successivo e non poteva valere a sanare la situazione, dovendosi avere riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, a garanzia della par condicio tra i destinatari delle sovvenzioni e dell’affidamento dei richiedenti.
La Corte esclude infine la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice di primo grado non ha sostituito proprie valutazioni a quelle riservate all’amministrazione, ma ha esercitato il potere di apprezzamento della completezza dei dati istruttori. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese in ragione della durata e della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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