Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docenti (TAR Sicilia n. 870 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione. La regola di gratuità dell’incarico del commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente della stessa amministrazione resistente. La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali e segue il divieto di cumulo dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, salvo prova del suo maggior ammontare.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione sulla stessa di una somma in favore della stessa, per più anni scolastici, oltre interessi.

Il titolo risultava passato in giudicato e notificato, ma l’amministrazione non aveva provveduto. Di qui il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., con richiesta di ordine di pagamento, nomina del commissario e penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.

Ha quindi accolto il ricorso ordinando all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. In caso di inutile decorso, ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione di parte, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul compenso, il Collegio ha escluso ogni emolumento, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, e ciò in linea con i precedenti amministrativi richiamati.

Quanto alla rivalutazione monetaria, la domanda è stata disattesa per la mancata pronuncia sul punto del giudice ordinario e per il divieto di cumulo con gli interessi legali, sancito dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La rivalutazione sarebbe riconoscibile solo se superiore agli interessi e con esclusione di questi, ipotesi non documentata.

Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, che il commissario deposita esclusivamente tramite procedura P.A.T. e che ogni ritardo è foriero di responsabilità amministrativa. Ha disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, e condannato l’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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