Riesame cautelare e intercettazioni: sindacato di legittimità sui limiti della motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 41800 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari, il sindacato di legittimità sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sulla loro idoneità a sostenere la misura non consente alla Corte di cassazione alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Il controllo resta circoscritto alla verifica che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, con motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logicamente argomentata, si sottrae al sindacato di legittimità, salvo il vizio di manifesta illogicità della motivazione con cui le intercettazioni sono recepite. È pertanto inammissibile il ricorso che, attraverso la denuncia dei vizi di motivazione, miri a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento del G.i.p. che gli aveva applicato la custodia in carcere per i reati di esercizio abusivo dell’organizzazione del gioco del lotto, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e di associazione per delinquere finalizzata alla raccolta illecita di scommesse e al gioco clandestino, anch’esso aggravato dall’agevolazione dell’attività di associazione mafiosa.

Con due atti distinti, firmati dai difensori di fiducia, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a entrambi i reati e all’aggravante, contestando la riferibilità all’indagato dei nomignoli utilizzati nelle conversazioni intercettate e la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nonché l’apoditticità della motivazione sull’aggravante mafiosa.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge entrambi i ricorsi, rilevando in via preliminare che il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, e dell’art. 127 cod. proc. pen., in udienza partecipata con la sola presenza del Pubblico Ministero.

Nel merito, i motivi — diversamente articolati ma comuni nella sostanza — si risolvono nella deduzione dell’insussistenza dei gravi indizi in ordine al ruolo associativo di vertice attribuito al ricorrente. La Corte ritiene il profilo, pur presentando tratti di inammissibilità, complessivamente infondato. È manifestamente infondata la prospettazione del vizio di motivazione mancante o apparente, poiché il Tribunale non si è affidato a formule di stile, ma ha fornito adeguato supporto motivazionale attraverso la complessiva ricostruzione della vicenda.

La Corte rileva poi che il ricorso, indicando contenuti di conversazioni intercettate, equivale all’inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito, del quale si avalla per di più una diversa interpretazione, richiamando sul punto il precedente Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012. Quanto alle contestazioni sull’interpretazione delle intercettazioni, la Corte ribadisce che il vaglio di legittimità può svolgersi solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, poiché l’interpretazione del linguaggio dei soggetti intercettati costituisce questione di fatto, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015.

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, non spetta alla Cassazione alcun potere di revisione degli elementi fattuali, dello spessore degli indizi, delle caratteristiche soggettive dell’indagato e dell’apprezzamento delle esigenze cautelari, trattandosi di valutazioni riservate al giudice del riesame. Il controllo di legittimità si limita alla congruità della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, richiamato unitamente ad altri precedenti conformi.

Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato possiede una stringente capacità persuasiva, non riconoscendosi vizi di manifesta illogicità. I giudici di merito hanno motivato coerentemente sulle dichiarazioni del collaboratore e sui risultati delle intercettazioni che a quelle hanno costituito riscontro, delineando il ruolo sovraordinato del ricorrente nel controllo delle scommesse e del gioco clandestino. Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., i giudici ne hanno ravvisato la ricorrenza evidenziando la confluenza dei proventi nelle casse del mandamento e l’imposizione dell’utilizzo dei siti illegali alle agenzie nell’interesse dell’associazione mafiosa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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