Prescrizione: applicabile la disciplina del 2017 ai reati commessi fino al 31 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 23455 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente la questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito è ammissibile, in quanto comporta una censura di violazione di legge, a condizione che la questione sia rilevante nel giudizio. È inammissibile, tuttavia, la censura che miri a rimettere in discussione il diritto vivente, poiché la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, introdotta dalla legge n. 103/2017, continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, in quanto norma più favorevole rispetto a quelle successive.
Il Fatto
Il 26 ottobre 2019 un soggetto si poneva alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato di 2,11 g/l alla prima prova e 1,97 g/l alla seconda. Il Tribunale di Oristano lo condannava per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada. La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza, condannando l’imputato alla pena di 7 mesi di arresto e 2.400 euro di ammenda. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione delle Sezioni Unite in materia di prescrizione, che avrebbe impedito l’estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità dei motivi che deducono esclusivamente una questione di legittimità costituzionale, purché sussista la rilevanza della stessa. Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che, senza l’applicazione della disciplina transitoria, il reato sarebbe stato prescritto.
Tuttavia, il Collegio ha ribadito che, per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, trova applicazione la disciplina sulla prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017, così come stabilito dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025 (Polichetti). Questa interpretazione, che costituisce diritto vivente, è stata ritenuta corretta, in quanto la legge del 2017 prevede una sospensione del termine di prescrizione limitata nel tempo, risultando più favorevole rispetto alle leggi successive.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 38 del 2026 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito. La Consulta ha escluso che l’interpretazione del diritto vivente violi il principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2, Cost. e il principio di retroattività della legge più favorevole, poiché l’applicazione della legge del 2017 per i fatti commessi nel periodo considerato è la norma più favorevole e la sua applicazione non è irragionevole.
Data l’inammissibilità del ricorso, il condannato è stato infine tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.