Rapina aggravata in concorso e violenza sessuale (Cass. pen. Sez. II n. 41799 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende ogni atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare o suscitare il piacere sessuale, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché quest’ultimo sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto. La repentina manata sui glutei di persona sconosciuta integra l’atto sessuale, essendo la violenza estrinsecabile anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione, tale da sorprendere la vittima e superarne la contraria volontà. In materia di rapina aggravata, il concorso di persone sussiste quando gli agenti, alla luce delle condotte tenute prima e durante i fatti, abbiano agito in sinergia, a nulla rilevando che uno solo abbia avuto diretto contatto con la persona offesa e si sia impossessato del bene. La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo e impone di valutare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo arrecato, inclusi i danni ulteriori direttamente ricollegabili al reato.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 5 marzo 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di lesioni volontarie estinto per prescrizione e confermava nel resto l’affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina aggravata, nonché, per uno solo degli imputati, per il reato di violenza sessuale.

Si contestava agli imputati, in concorso tra loro e con un minorenne, di essersi impossessati con violenza di un telefono cellulare, consistita nello strattonare la persona offesa afferrandola per i capelli e facendola cadere a terra. A uno degli imputati era contestata anche la violenza sessuale, per avere costretto la persona offesa a subire una repentina manata sui glutei. I difensori proponevano ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del concorso, all’elemento soggettivo e all’offensività della condotta sessuale, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all’omessa pronuncia sulla richiesta del beneficio della non menzione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al concorso nel reato predatorio. Entrambi i giudici di merito, con decisioni conformi, hanno evidenziato che i tre soggetti si erano posti all’inseguimento di tre ragazze e, raggiuntele, avevano accerchiato quella che aveva in mano il bene di valore: a nulla rileva che uno solo abbia colpito la persona offesa facendola cadere e impossessandosi del telefono, poiché i tre hanno agito in sinergia, alla luce delle condotte tenute prima e durante i fatti.

Quanto alla violenza sessuale, la Corte ha ribadito l’indirizzo consolidato secondo cui la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. comprende ogni atto idoneo a soddisfare o suscitare il piacere sessuale, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché ne sia consapevole la natura oggettivamente sessuale. La Corte ha richiamato Sez. III n. 21020 del 2014, Sez. III n. 4913 del 2014 e, con riguardo al palpeggiamento dei glutei, Sez. III n. 3648 del 2017 (dep. 2018), osservando che dare una volontaria manata sui glutei di una persona sconosciuta rende evidente la natura oggettivamente e soggettivamente sessuale dell’atto. Il bene protetto è la libertà sessuale dell’individuo, contro ogni non consentita intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata in forma repentina, come chiarito da Sez. III n. 27273 del 2010.

Sul diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte ha rilevato l’inammissibilità del ricorso di uno degli imputati per genericità dell’atto di appello, che conteneva solo l’indicazione testuale della circostanza senza argomentazioni. Per l’altro imputato ha invece ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata, poiché nel caso concreto occorre valutare non solo il valore del bene sottratto, ma anche il pregiudizio complessivo cagionato, secondo il principio di Sez. V n. 4028 del 2018 (dep. 2019).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha smentito il rilievo difensivo secondo cui la pena si sarebbe attestata sui massimi edittali, risultando irrogata una sanzione prossima ai minimi. Ha richiamato il principio di Sez. II n. 36104 del 2017, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, cui è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen.

È stato invece ritenuto fondato il motivo relativo al beneficio della non menzione: la richiesta era stata espressamente formulata con l’atto di appello e la Corte territoriale non si era pronunciata. Poiché il Tribunale aveva già espresso una prognosi favorevole in sede di sospensione condizionale della pena, la Corte ha applicato il principio di Sez. V n. 14885 del 2021, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio e applicandolo direttamente. Il ricorso dell’altro imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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