Bancarotta fraudolenta ricognizione debito fittizia non giustifica fuoriuscita beni (Cass. pen. Sez. V n. 41801 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la ricognizione di debito asseritamente posta a fondamento della fuoriuscita di beni dal patrimonio della società fallita non integra una valida giustificazione quando la sua fonte generatrice resti priva di riscontro effettivo. Il debito restitutorio che scaturirebbe dal mancato perfezionamento della vendita non può che sorgere in capo ai soci, destinatari del versamento, e non in capo alla società, salvo che sia dimostrato l’impiego della somma nell’interesse di quest’ultima. Ne consegue che la cessione dei beni sociali fondata su una passività inesistente integra gli estremi della distrazione, con conseguente inammissibilità delle censure che, nel merito, sollecitino una rivalutazione del compendio probatorio.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto o occultato beni aziendali della società fallita per un valore complessivo di oltre centoquarantamila euro. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza dell’08.04.2025, aveva confermato la condanna.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, articolato in erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare e in vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale avesse ritenuto in modo illogico l’inesistenza del debito della società verso di lui, senza valutare le deduzioni difensive, e che l’operazione andasse qualificata come acquisto di quote di una società già in decozione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, che avevano posto in evidenza come la ricognizione di debito per settantacinquemila euro verso il ricorrente, effettuata dai soci, non potesse giustificare il mancato rinvenimento dei beni della società fallita da parte del curatore.
Il passaggio decisivo riguarda l’individuazione del soggetto sul quale sarebbe gravato l’asserito obbligo restitutorio. Il ricorrente aveva pattuito l’acquisto di quote societarie dai rispettivi titolari, ovvero di beni appartenenti alle persone fisiche dei soci e non alla società. Il debito restitutorio conseguente al mancato perfezionamento della vendita non poteva dunque che sorgere in capo ai soci, destinatari del versamento.
La Corte sottolinea come non fosse emerso che la somma sarebbe stata utilizzata nell’interesse della società per l’estinzione di debiti sociali o in altro modo nell’interesse di quest’ultima. Su tale aspetto, definito dirimente, si fonda la conferma della ricostruzione dei giudici di merito.
Ne deriva che la fuoriuscita dei beni dal patrimonio sociale, definitivamente acquisiti dal ricorrente, non può ritenersi giustificata dall’addotto obbligo restitutorio rimasto privo di riscontro effettivo quanto alla sua fonte generatrice. Tale ingiustificata fuoriuscita integra gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, della quale il ricorrente è stato reputato il principale artefice.
Le ulteriori censure in fatto, tra cui i contenuti delle conversazioni intercettate — che, secondo la stessa prospettazione difensiva, attesterebbero solo pretese restitutorie — e gli accenni al contenuto della sentenza di fallimento, non sono suscettibili di verifica in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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