Riparazione per ingiusta detenzione: utilizzabili le dichiarazioni inutilizzabili in dibattimento (Cass. pen. Sez. IV n. 36268 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice può fondare il giudizio sulla condotta ostativa su tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se divenuti inutilizzabili nelle successive fasi processuali. Sono quindi valutabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, nonché quelle rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che in dibattimento non si siano sottoposti all’esame o abbiano ritrattato, pur se inutilizzabili ai sensi dell’art. 526, comma 2, cod. proc. pen. Resta preclusa la sola valutazione degli elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e di quelli affetti da inutilizzabilità patologica, cioè assunti in violazione di divieti stabiliti dalla legge. La distinzione tra inutilizzabilità fisiologica e patologica riflette la natura civilistica della procedura riparatoria, nella quale non operano automaticamente i divieti previsti per la fase dibattimentale.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 27 maggio 2024, ha rigettato la domanda di riparazione proposta da un soggetto che era stato sottoposto alla custodia cautelare per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dal 24 luglio 2018 al 16 maggio 2019. La misura era stata adottata sulla base delle dichiarazioni di tre migranti, che avevano indicato l’istante come uno degli scafisti, e del comportamento tenuto dallo stesso al momento dell’intervento della polizia giudiziaria.

L’istante era stato poi assolto dal Tribunale di Crotone, con sentenza divenuta irrevocabile il 24 ottobre 2019. Il giudice della riparazione ha ritenuto configurabile la condotta ostativa, valorizzando il comportamento gravemente colposo tenuto dall’interessato. Avverso tale provvedimento il soggetto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente aveva sostenuto che il giudice della riparazione non avrebbe potuto valutare gli elementi istruttori assunti in fase di indagini preliminari, perché ritenuti inutilizzabili nel giudizio di cognizione, e che pertanto erano stati considerati provati fatti la cui verificazione era stata esclusa dai giudici di merito.

Il Collegio ricostruisce il perimetro della valutazione richiesta dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali. Richiamando le Sez. 4 n. 13359 del 2025 e Sez. 4 n. 40281 del 2019, la Corte conferma la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni, pur quando la stessa si sia sottratta all’esame dibattimentale.

Ad analoghe conclusioni la Corte era già giunta per le dichiarazioni rese in indagini da coimputati che non si erano sottoposti all’esame o avevano ritrattato (Sez. 4 n. 49771 del 2013). Si tratta di applicazione del principio generale per cui l’inutilizzabilità rilevante è solo quella patologica, ossia derivante dalla violazione di divieti probatori, non quella fisiologica legata al diverso regime delle fasi processuali (Sez. 4 n. 7225 del 2024). La procedura riparatoria, di matrice civilistica, non è soggetta ai divieti dettati per il dibattimento (Sez. 4 n. 11428 del 2012).

Il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza sulle intercettazioni è ritenuto non pertinente, non essendo stati valutati esiti di attività intercettive. Sotto altro profilo il ricorso è privo di specificità: il ricorrente non ha censurato la parte dell’ordinanza in cui la condotta ostativa è desunta da quanto rilevato nella immediatezza dalla polizia giudiziaria, e dunque a prescindere dalle dichiarazioni dei migranti. Poiché il convincimento poggia su più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso sulle altre (Sez. U n. 8825 del 2017; Sez. 5 n. 37466 del 2021).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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