Dolo specifico nel reato di dichiarazione fraudolenta e responsabilità del prestanome (Cass. pen. n. 17120/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l’eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato.
Il dolo specifico è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva di fatture per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva.
L’accettazione della carica di legale rappresentante di una società, con la consapevolezza che l’effettiva gestione sarebbe rimasta in capo a un amministratore di fatto, non è elemento sufficiente per fondare la responsabilità per dolo, poiché ciò integra una inammissibile responsabilità di posizione, in contrasto con l’art. 27, comma 1, Cost.
Il giudice di merito che desuma la sussistenza del dolo specifico di evasione unicamente dalle condotte oggettive di autorizzazione all’emissione della fattura e di inserimento della stessa nella dichiarazione dei redditi, senza offrire ulteriori indicazioni probatorie in ordine alla finalità evasiva, incorre in un vizio di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, amministratrice di diritto di una società, era stata condannata in primo grado per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), per avere indicato nella dichiarazione fiscale relativa all’anno d’imposta 2015 un elemento passivo fittizio, rappresentato da una fattura emessa da una ditta fornitrice per operazioni in realtà mai effettuate. La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna, ritenendo provato l’elemento oggettivo del reato sulla base della mancata produzione di documentazione giustificativa e delle dichiarazioni del fornitore, che disconosceva la fattura, e desumendo l’elemento soggettivo (dolo specifico di evasione) dalle condotte di autorizzazione all’emissione e di inserimento della fattura in dichiarazione.
Avverso la sentenza di appello, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza del dolo specifico, in quanto la gestione operativa e amministrativa della società era di fatto curata dal padre, mentre ella si era limitata ad accettare la carica di amministratore di diritto. La difesa eccepiva che la mera sottoscrizione della dichiarazione, senza aver effettuato i necessari controlli, non integrava il dolo specifico richiesto dal reato, configurando al più una violazione del dovere di diligenza in termini di colpa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione alle doglianze inerenti all’elemento soggettivo, annullando la sentenza impugnata con rinvio. La Corte ha richiamato il principio per cui il delitto di dichiarazione fraudolenta richiede, oltre al dolo generico, il dolo specifico di evasione, consistente nella finalità di evadere le imposte, che deve essere dimostrata dal giudice di merito attraverso elementi indiziari ulteriori rispetto alla mera condotta oggettiva. Ha precisato che il dolo specifico è compatibile con il dolo eventuale, ma non può essere presunto dalla sola qualità di amministratore di diritto, poiché l’accettazione della carica, con la consapevolezza che l’effettiva gestione sarebbe rimasta in capo a un amministratore di fatto, non è elemento sufficiente a fondare la responsabilità per dolo, integrando altrimenti una inammissibile responsabilità di posizione in contrasto con l’art. 27 Cost.
La Corte ha rilevato che, nella fattispecie, la Corte d’appello aveva desunto la sussistenza del dolo specifico di evasione esclusivamente dalle condotte oggettive di “autorizzare l’emissione della fattura” e di “inserire” la stessa nella dichiarazione dei redditi, senza offrire ulteriori indicazioni probatorie in ordine alla finalità evasiva dell’agente. La sentenza impugnata non aveva quindi compiuto quel necessario accertamento della volontà colpevole, che richiede la verifica della consapevolezza del carattere fittizio dell’operazione e della specifica intenzione di evadere le imposte, e non può essere surrogato dalla mera titolarità della carica sociale.
La Corte ha, tuttavia, ritenuto infondate le doglianze relative all’elemento oggettivo del reato, osservando che l’inesistenza dell’operazione era stata logicamente desunta dalla totale assenza di documentazione a supporto della fattura e dalla produzione, da parte del fornitore, della reale fattura emessa per un diverso importo e in favore di altro soggetto. Ha inoltre precisato che la circostanza della sentenza di assoluzione di un’altra figlia del padre per un diverso anno d’imposta, non essendo stata ritualmente dedotta in appello e non essendo stata acquisita, non poteva essere valutata in sede di legittimità. Per tali ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla sussistenza del dolo specifico, nel quale il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.