Riesame cautelare, insindacabile in Cassazione il pericolo di reiterazione del reato (Cass. pen. Sez. I n. 28602 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti de libertate la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità resta circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e l’assenza di illogicità evidenti rispetto al fine giustificativo del provvedimento. È quindi inammissibile la doglianza che, deducendo l’insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari, si risolva in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La concretezza e attualità del pericolo di reiterazione costituiscono oggetto di valutazione riservata al giudice di merito, censurabile solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
Con l’ordinanza del 24 febbraio 2026 il Tribunale del riesame di Firenze confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena del 26 gennaio 2026, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a due indagate per i delitti di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, autoriciclaggio e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo l’ipotesi accusatoria, le due donne avrebbero cagionato la morte di un’anziana con somministrazione di benzodiazepine e altre condotte, per un movente economico, impossessandosi poi dei suoi gioielli.
Avverso l’ordinanza del riesame entrambe le indagate proponevano ricorso per cassazione, articolando quattro motivi ciascuna: la prima lamentava, tra l’altro, il travisamento in punto di pericolo di reiterazione, l’omessa considerazione dello stato di incensuratezza e delle condizioni personali, la nullità per mancato interrogatorio preventivo e l’inadeguatezza della scelta della misura più afflittiva. La seconda contestava la gravità indiziaria, la carenza dei requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, la violazione del divieto di custodia in carcere per madre di prole di età inferiore ad anni sei e l’inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza gli avvisi di garanzia. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla preliminare ricostruzione dei limiti del proprio sindacato in materia cautelare. Richiamando Sezioni Unite n. 11 del 2000, Sez. 2 n. 27866 del 2019 e Sez. 4 n. 18807 del 2017, la sentenza ribadisce che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano nei compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono a censure in sede di legittimità, se adeguatamente motivate. La denuncia di insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se corredata dall’indicazione precisa di specifiche violazioni di legge o dall’allegazione di manifeste illogicità, restando estranee al giudizio di legittimità le doglianze che si risolvono nella ricostruzione dei fatti.
Sulla posizione della prima ricorrente, il motivo sulla gravità indiziaria è giudicato inammissibile. L’ordinanza impugnata offre una ricostruzione ampia, lineare e coerente del compendio indiziario, fondata su molteplici elementi di eterogenea genesi: la presenza in loco nel lasso di tempo dell’assassinio, un falso alibi, la traccia biologica sul cuscino accanto al cadavere, ricerche on line su veleni, la traccia sul volante dell’autovettura della vittima, la ripresa da telecamere di un esercizio commerciale e la vendita dei gioielli sottratti. La difesa, osserva la Corte, non può opporre una propria diversa lettura delle prove, poiché le questioni di puro fatto esulano dai vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Quanto alle esigenze cautelari, i motivi sulle due posizioni vengono trattati unitariamente perché di matrice comune. La Corte ritiene l’iter motivazionale del riesame puntuale e privo di aporie: per la prima indagata si valorizza la natura efferata del gesto, la causale economica e le spregiudicate modalità attuative; per la seconda parimenti il movente economico e la condotta processualmente inaffidabile, con particolare riferimento alla condotta tenuta circa lo stato di gravidanza. Il riferimento alle intercettazioni telefoniche e ambientali è questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile se motivata secondo logica.
Il motivo sulla mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo è rigettato. Poiché si procede per omicidio pluriaggravato, opera la deroga degli artt. 291, comma 1-quater, e 407, comma 2, lett. a), n. 2), cod. proc. pen. in presenza di esigenze di reiterazione. La Corte richiama Sez. 2 n. 12034 del 2025 e Sez. 3 n. 19068 del 2025, secondo cui, di fronte a una pluralità di reati connessi taluno dei quali consente la deroga, il giudice deve provvedere avuto riguardo alla complessiva domanda cautelare.
Il motivo sull’inadeguatezza della misura è infondato: il riesame ha motivato la necessità della custodia in carcere in ragione della gravissima natura del fatto e della causale meramente economica, non fronteggiabile con gli arresti domiciliari. Il motivo sul divieto di custodia per madre di prole di età inferiore ad anni sei è rigettato, avendo il giudice di merito argomentato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Infine, il motivo sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni difetta di autosufficienza e non supera la “prova di resistenza”, non infirmando la saldezza logica dell’impianto giustificativo. I ricorsi vengono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.