Sanzioni sostitutive della pena detentiva breve: accertamento di fatto insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 10683 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che ne consentono l’applicazione costituisce un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando adeguatamente motivato. La valutazione dei presupposti per la sostituzione, pur legata ai criteri dell’art. 133 cod. pen., non impone l’esame di tutti i parametri contemplati dalla norma. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca violazioni di legge e vizi motivazionali sul punto senza concreta specificità.

Il Fatto

La difesa della ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 26.09.2024, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve. La parte presenta inoltre, personalmente e con sola autenticazione del difensore, un’istanza qualificata come correzione di errore materiale.

La questione centrale verte sulla sindacabilità in cassazione del giudizio espresso dai giudici di merito sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva anzitutto che i motivi di ricorso, oltre a essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede. Il punto di diritto è enunciato con chiarezza: l’accertamento delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

A sostegno la Corte richiama la propria giurisprudenza, indicando Sez. 3, n. 9708 del 16.02.2024 e Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019. Viene inoltre precisato che la valutazione dei presupposti per la sostituzione, pur legata ai medesimi criteri dell’art. 133 cod. pen. previsti per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dalla norma, con richiamo a Sez. 7, ord. n. 32381 del 28/10/2020.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni della mancata sostituzione, facendo corretto riferimento agli elementi negativi dell’art. 133 cod. pen.: la gravità del fatto, la capacità a delinquere dell’imputata e l’assenza di concreti segni di volontà di reinserimento a supporto della richiesta.

Quanto all’istanza del 12.02.2025, intitolata correzione di errore materiale ma caratterizzata dalla proposizione di veri e propri motivi di ricorso, la Corte la dichiara inammissibile perché presentata personalmente dalla parte, e non per mezzo del difensore.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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