Riesame cautelare reale ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 34297 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. Con riguardo alla motivazione, la violazione rileva solo quando il percorso argomentativo risulti radicalmente assente o di mera apparenza, così integrandosi la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. Non sono perciò deducibili nel giudizio di legittimità i vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento dei fatti, né la censura di motivazione carente o insufficiente. La legittimazione a proporre richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. spetta a chi vanti un interesse concreto ed attuale alla restituzione del bene, corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 17/3/2025, dichiarava inammissibile la richiesta proposta dal ricorrente, in proprio e nella qualità di presidente di un’associazione, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di conversione di sequestro probatorio in preventivo emesso il 14/2/2025 dal GIP, in relazione ai reati di cui agli artt. 633, 639-bis, 452-bis cod. pen. e all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo, con unico motivo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, oltre al travisamento dei fatti. Sosteneva la piena legittimazione a ottenere la restituzione dell’area — assegnata all’associazione dal Comune — e degli automezzi, richiamando la documentazione prodotta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali soltanto per violazione di legge. Sul piano della motivazione, la violazione si configura solo se il percorso argomentativo risulti radicalmente assente o di mera apparenza, secondo quanto già precisato con riguardo all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Ne deriva l’inammissibilità delle censure che denunciano contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento dei fatti: si tratta di profili non consentiti nel giudizio di legittimità in materia cautelare reale.

Quanto alla doglianza di mancanza di motivazione, la Corte la reputa generica, perché il ricorrente si limita a richiamare il “coacervo degli elementi” prodotti dalla difesa, senza specificità, e senza confrontarsi con gli argomenti del Tribunale. L’ordinanza, infatti, ha ritenuto l’area di proprietà della Regione Lazio, con conseguente difetto di titolarità in capo al ricorrente e quindi di interesse — e di legittimazione — alla richiesta ex art. 324 cod. proc. pen., non potendo il bene essergli restituito. Il Tribunale ha richiamato il costante indirizzo secondo cui il gravame spetta a chi vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento, individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

La Corte esclude poi il rilievo di una recente pronuncia richiamata dalla difesa, secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro: nessun interesse siffatto è stato dedotto né indicato elementi in tal senso.

Infine, sul punto degli automezzi, la Corte conferma che l’ordinanza ha accertato, con argomento in fatto non verificabile in sede di legittimità, l’assenza di documentazione idonea a dimostrare un diritto sui beni, non ricavabile dalla sola presenza degli stessi sull’area occupata. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo i parametri della sentenza Corte cost. n. 186 del 2000 e dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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