Rifiuti pericolosi: analisi non necessaria se le etichette dei fusti sono pacifiche (Cass. pen. Sez. III n. 34296 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento della natura pericolosa di un rifiuto non è sempre necessario disporre una analisi chimico-fisica, poiché il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali dichiarazioni testimoniali, rilievi fotografici, ispezioni o sequestri. Nessuna disposizione cogente in tal senso si ricava dagli Allegati ai Regolamenti (UE) n. 1357/2014 e n. 2017/997, che si limitano a individuare le caratteristiche di pericolo. La contravvenzione di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti e si distingue dal deposito incontrollato, che ha sempre natura permanente; essa è configurabile solo in caso di condotta estemporanea e occasionale, con quantitativi modesti e aree non estese.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 marzo 2025, confermava la pronuncia del Tribunale locale che aveva giudicato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per l’abbandono di rifiuti.
Propone ricorso per cassazione l’imputato con due motivi: la mancata esecuzione delle analisi chimico-fisiche imposte, a suo dire, dagli Allegati ai Regolamenti europei, necessarie per qualificare le sostanze come rifiuti pericolosi; e il travisamento del secondo motivo di gravame, con cui la difesa aveva chiesto la riqualificazione della condotta nella fattispecie di abbandono — di natura istantanea — e non in quella di deposito incontrollato, con conseguente maturazione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato e, quanto al primo motivo, rileva innanzitutto un dato processuale: il motivo di gravame non conteneva alcun riferimento ai Regolamenti citati, con la conseguenza che l’assenza di motivazione sul punto risulta giustificata.
Nel merito, la Corte osserva che l’Allegato al Regolamento (UE) n. 1357/2014 elenca le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ma non prescrive alcun obbligo di procedere ad analisi chimico-fisiche per accertarne la presenza; conclusioni identiche valgono per l’Allegato al Regolamento (UE) n. 2017/997, che modifica la direttiva 2008/98/CE per la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico». Proprio l’assenza di una disposizione cogente sorregge l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il convincimento sulla natura di rifiuto può ricavarsi da elementi di diversa natura e non deve necessariamente passare per una perizia: la Corte richiama Sez. 3, n. 33102 del 7/6/2022 e, tra le non massimate, Sez. 3, n. 14221 del 13/3/2025 e Sez. 3, n. 985 del 18/12/2024.
La sentenza impugnata si è pronunciata sul tema con motivazione adeguata. Nessuno ha contestato che i fusti recassero diciture come “acetone”, “vernici pitture e resine”, “biossido di manganese”. Spettava al produttore dimostrare che vi fossero stati gettati rifiuti di natura diversa; la normativa qualifica come rifiuti pericolosi non solo le sostanze, ma anche i loro contenitori che le abbiano precedentemente accolte. La difesa, d’altro canto, prospetta la questione in termini meramente ipotetici ed eventuali.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il travisamento, poiché l’oggetto della richiesta è stato correttamente individuato dal Giudice di appello. Richiamando Sez. 3, n. 30929 del 10/4/2024 e Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, il Collegio ribadisce che l’abbandono di rifiuti è reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, mentre il deposito incontrollato è integrato da condotte recanti i segni del persistente dominio sulla cosa e ha sempre natura permanente. La richiesta difensiva è ingiustificatamente atomistica, perché fraziona in una miriade di singoli abbandoni una condotta protratta per anni sul medesimo luogo.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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