Riesame dell’indagato persona fisica e divieto ex art. 39 d.lgs. 231 (Cass. pen. Sez. III n. 8855 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da reato degli enti, il divieto di rappresentanza dell’ente posto dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, per il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto, non si estende alla richiesta di riesame proposta da quest’ultimo quale persona fisica sottoposta a indagini. Il difetto di legittimazione, rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., riguarda la richiesta di riesame presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante incompatibile, non l’istanza proposta dall’indagato in proprio avverso il provvedimento che lo riguarda. Il Tribunale del riesame non può dichiarare inammissibile l’istanza della persona fisica sul presupposto che la società sia indagata, quando tale circostanza non risulti dal provvedimento genetico e l’istanza sia stata proposta in nome proprio e non quale rappresentante dell’ente.
Il Fatto
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 1° luglio 2024, aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e aveva accolto quella di sequestro preventivo, disponendo il sequestro tra gli altri nei confronti del legale rappresentante di una società, persona sottoposta a indagini per il reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen.
Avverso il provvedimento il difensore dell’indagato, munito di procura speciale, aveva proposto istanza di riesame. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, l’aveva dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, ritenendo che la società fosse indagata dell’illecito amministrativo e che operasse quindi il divieto di rappresentanza dell’ente. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale muove dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, che vieta al rappresentante legale indagato del reato presupposto di rappresentare l’ente, pena una condizione di conflittualità processuale insanabile. Già la giurisprudenza aveva qualificato il divieto come assoluto, funzionale a garantire il diritto di difesa del soggetto collettivo. Su questa linea le Sezioni Unite n. 33041 del 2015 (Gabrielloni) avevano affermato che il rappresentante incompatibile non può nominare il difensore dell’ente e che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio, la richiesta di riesame presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante indagato.
La Corte chiarisce la portata di quel principio e ne delimita l’ambito. Il difetto di legittimazione riguarda la richiesta di riesame proposta dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante incompatibile, non l’istanza che sia stata proposta dalla persona fisica sottoposta a indagini. Nel caso concreto, il provvedimento genetico di sequestro aveva colpito l’indagato in quanto persona fisica, e la società non risultava indagata dell’illecito amministrativo: circostanza che il Tribunale aveva presupposto senza riscontro negli atti.
Il Tribunale del riesame ha quindi fatto mal governo dei principi richiamati, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza sul presupposto di un’incompatibilità non configurabile, non essendo l’istanza proposta quale legale rappresentante dell’ente per cui opera il divieto. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
Nota della Redazione
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