Prescrizione sospesa e ricerche dell’imputato nella sentenza ex art. 420-quater (Cass. pen. Sez. II n. 23352 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. deve indicare la data finale delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa, coincidente con il termine entro cui, per tutti i reati oggetto di imputazione, non può essere superato il limite fissato dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. Tale limite è costituito dal doppio dei termini di prescrizione calcolati a norma dell’art. 157 cod. pen. Nel computo rilevano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, per le quali si ha riguardo all’aumento massimo consentito dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., pari a un terzo, anche se in concreto non sia stato operato. La sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 159, ultimo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza emessa il 10/02/2026 ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per mancata conoscenza della pendenza del processo. Il giudice fissava al 06/06/2032 la data fino alla quale la polizia giudiziaria avrebbe dovuto continuare le ricerche.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, deducendo un unico motivo: l’erronea applicazione dell’art. 420-quater, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’indicazione della data finale delle ricerche. Secondo il ricorrente, nel caso di sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, primo comma, n. 3-bis, cod. pen., per i procedimenti pendenti all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e relativi a reati commessi dopo il 19/10/2021, trova applicazione l’ultimo comma dello stesso art. 159, con il limite del doppio dei termini prescrizionali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito l’ammissibilità dell’impugnazione. La sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 5847 del 26/09/2024, che hanno qualificato tale provvedimento come “bifronte”: chiude una fase per la mancata instaurazione del contraddittorio e ne apre una nuova, quella delle ricerche e della vocatio in iudicium.
L’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. dispone che il giudice ordini le ricerche fino a quando, per tutti i reati contestati, non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. Quest’ultima norma, introdotta dal d.lgs. 150/2022, stabilisce che il corso della prescrizione resta sospeso sino al rintraccio della persona, ma non può essere superato il doppio dei termini di cui all’art. 157 cod. pen.
La Corte ha poi richiamato i criteri di calcolo dei termini prescrizionali. Ai sensi dell’art. 157 cod. pen. rileva il massimo della pena edittale, con un tempo comunque non inferiore a sei anni; non si tiene conto delle attenuanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale. Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, per quella meno grave si ha riguardo all’aumento massimo consentito dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., pari a un terzo, anche se in concreto non operato, come affermato da Sez. V n. 34237 del 26/09/2025, Sez. VI n. 23831 del 14/05/2019 e Sez. II n. 47028 del 03/10/2013.
Nel caso di specie il reato contestato è quello di cui all’art. 635-quinquies, primo e secondo comma, cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale. L’aumento di due terzi ex art. 99, quarto comma, cod. pen. sul massimo edittale porta a dieci anni; l’ulteriore aumento di un terzo ex art. 63, quarto comma, cod. pen. conduce a tredici anni e quattro mesi. Il raddoppio imposto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen. determina il termine di ventisei anni e otto mesi, decorrente dal 06/12/2024.
Il ricorso è stato pertanto accolto. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., determinando direttamente al 06/08/2051 la data finale delle ricerche.
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Nota della Redazione
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