Riesame del merito tramite travisamento della prova è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 33842 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola ovvero abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti: non quando, nel valutarle, attribuisca loro un significato logico-fattuale diverso da quello atteso. La censura che solleciti una diversa lettura del materiale istruttorio è pertanto inammissibile. Quando la persona fisica agisce in nome e per conto dell’ente, la condotta va letta, sul piano delle obbligazioni negoziali, nel quadro dell’art. 1228 cod. civ. e non dell’art. 2049 cod. civ., restando estraneo l’art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001.

Il Fatto

Due eredi universali di una promissaria acquirente convengono in giudizio, per ottenere condanna risarcitoria solidale, l’ex socio e legale rappresentante della promittente venditrice poi fallita, il titolare dell’agenzia assicurativa, i soci e rappresentanti della società che aveva procurato la polizza e la compagnia preponente. Espongono che il prezzo di un immobile da costruire era stato pagato anticipatamente e garantito da una polizza fideiussoria rivelatasi, a loro dire, falsa o fittizia, non essendo state adempiute le obbligazioni.

Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte d’appello riforma la decisione, escludendo la prova della falsità della polizza e la consapevolezza dei convenuti circa l’insolvenza della società emittente. Propongono ricorso per cassazione gli attori originari con cinque motivi; resiste la compagnia con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di improponibilità dell’impugnazione nei confronti di uno dei controricorrenti. Poiché la decisione di secondo grado è stata assunta con il criterio della ragione più liquida, assorbendo implicitamente il tema della legittimazione, resta impregiudicato il potere della Corte di deciderlo, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. L’eccezione è infondata: anche se non può instaurarsi un giudizio contro una società estinta in persona dell’ex amministratore, il soggetto è comunque legittimato in qualità di socio, cui si trasmettono le obbligazioni residue e le relative posizioni processuali.

I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili, perché sollecitano un riesame fattuale estraneo al giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha escluso in fatto la consapevolezza dei convenuti dell’insolvibilità della società emittente e del disvalore commerciale dei suoi prodotti, valorizzando l’assenza di anomalie contrattuali, la costante condotta commerciale di incasso dei premi e l’assenza di polizze analoghe infruttuose.

Il preteso travisamento delle dichiarazioni del curatore fallimentare non regge: come risulta dagli atti, il deponente ha riferito che l’atto di fideiussione era conforme ad altri del 2006 e la firma simile alle altre sottoscrizioni, senza poter dire a chi appartenesse. La Corte ribadisce che, in tema di prove, il libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. integra il vizio dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice disattenda il principio in assenza di deroga normativa, o valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti, non già quando attribuisca a quelle proposte un significato logico-fattuale differente da quello atteso.

Il terzo motivo è inammissibile perché non incide sulla ragione decisoria che ha escluso la condotta consapevolmente illecita dei soggetti. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: quando la persona fisica agisce in nome e per conto dell’ente, la condotta va letta, in termini di obbligazioni negoziali, nel quadro dell’art. 1228 cod. civ. e non dell’art. 2049 cod. civ., a nulla rilevando l’art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001. L’art. 2049 cod. civ. può venire in gioco solo quando il soggetto fisico commetta un illecito connesso ma distinto dalla condotta dell’ente, legato da occasionalità necessaria con le funzioni svolte.

Il quinto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Non è dimostrato che la domanda di responsabilità per violazione degli obblighi di protezione fosse stata svolta per tempo in prime cure, nel rispetto del principio di specificità desumibile dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La novità della diversa domanda è ostativa allo scrutinio, dovendosi escludere, alla luce degli artt. 111 Cost. e dei principi di economia processuale, che la Corte debba cassare con rinvio senza che sia dimostrata l’ammissibilità del correlato motivo d’appello. La censura è inoltre aspecifica. Il ricorso è rigettato, l’incidentale assorbito, con compensazione delle spese; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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