Inammissibili i motivi che chiedono un riesame delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 33840 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente veste della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, censuri l’attendibilità, la sufficienza e la concludenza delle prove, sollecitando una diversa ricostruzione del fatto: tale apprezzamento è riservato al giudice di merito. La denuncia ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. esige l’indicazione delle norme violate e di specifiche argomentazioni dirette a dimostrare il contrasto tra le affermazioni di diritto della sentenza e le norme regolatrici della fattispecie. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile solo nei casi riconosciuti dalla nomofilachia, non quando si offra una lettura differente delle deposizioni. La motivazione è apparente, e non meramente carente, quando il giudice ritenga lacunosa una deposizione su circostanze su cui non abbia rivolto domande a chiarimento.

Il Fatto

Il contenzioso origina da vicende patrimoniali interne a una famiglia, all’esito di una crisi coniugale. Gli originari attori avevano acquistato mobili destinati ad arredare l’abitazione dei giovani sposi e avevano versato somme per l’IVA e il compenso notarile relativi all’acquisto di un immobile, oltre a stipulare fideiussioni a garanzia di mutui contratti dai familiari della nuora.

Il Tribunale di Roma aveva accolto in parte le domande, condannando i convenuti alla restituzione dei beni mobili e di una somma, ma rigettando le istanze sulle fideiussioni. La Corte di appello, riunite le impugnazioni, aveva invece rigettato integralmente le domande degli attori. Avverso tale pronuncia i ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolato in ventidue motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i motivi per gruppi, corrispondenti ai diversi capi della sentenza impugnata. Quanto alla restituzione del mobilio, la Corte territoriale aveva individuato il comodatario esclusivo nel figlio degli attori, estranei restando alla pattuizione i convenuti: rispetto a questa ratio decidendi, le censure incentrate sulla separazione personale risultano inconferenti, non avendo inciso quel giudizio sulla decisione.

Sul versante dell’art. 2041 cod. civ., la Corte rileva che il giudice di merito ha ravvisato nel comodato e nella contribuzione per l’acquisto dell’immobile, qualificata come donazione indiretta, una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, ostativa all’azione di arricchimento. I motivi non attingono tale snodo argomentativo.

La Corte ribadisce un principio processuale consolidato: quando si denuncia violazione di norme di diritto, il vizio va dedotto con specifiche argomentazioni dirette a dimostrare in quale modo le affermazioni della sentenza contrastino con le norme regolatrici. La qualificazione giuridica dei fatti allegati è compito del giudice, che non necessita di apposita domanda di parte.

Sulle prove, la Corte distingue l’errore di percezione, che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, dalla censura sul giudizio di attendibilità: quest’ultima è riservata al giudice di merito. Il potere di rinnovazione della prova testimoniale è discrezionale e officioso; la sua mancata attivazione non vizia la motivazione quando il giudice abbia valutato le deposizioni rispetto alle circostanze effettivamente richieste.

Il motivo sull’art. 2721 cod. civ. è inammissibile per difetto di interesse, perché il richiamo normativo era argomento ad abundantiam. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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