Inammissibili i ricorsi su prove e non punibilità di lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 24626 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e assenza di pertinenza censoria, il motivo di ricorso che denunci vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, quando omette un effettivo confronto con la congrua motivazione dei giudici di appello, che abbiano evidenziato l’insussistenza della necessità di assumere nuove prove. L’apprezzamento della linearità e attendibilità delle dichiarazioni della parte civile è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se corredato da idonea motivazione. È manifestamente infondato il motivo che riproponga profili di censura già dedotti in appello e disattesi, in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28/10/2025, ha confermato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti, fondato sulla linearità e attendibilità delle dichiarazioni della parte civile. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando due motivi.
Con il primo motivo hanno contestato il vizio di motivazione nella valutazione delle prove e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Con il secondo hanno dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato per primo il motivo concernente la valutazione delle prove e la mancata rinnovazione dell’istruttoria. Ha rilevato che la censura, connotata da genericità e assenza di pertinenza, non è consentita in sede di legittimità, perché omette un effettivo confronto con la motivazione con cui i giudici di appello hanno escluso la necessità di assumere nuove prove.
La Corte territoriale, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata (tra le altre, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007), ha confermato il giudizio di responsabilità sulla base dell’apprezzamento delle dichiarazioni della parte civile.
Quanto a tale apprezzamento, i giudici di legittimità hanno ribadito che esso è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se corredato da idonea motivazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 19/07/2012.
Il secondo motivo è stato ritenuto, oltre che manifestamente infondato, riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. Quest’ultima, applicando i principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021), ha congruamente indicato gli elementi che impediscono di ritenere il fatto di lieve entità e di riconoscere le invocate attenuanti.
La Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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