Riesame, riqualificazione del fatto e incompetenza del G.i.p. distrettuale (Cass. pen. Sez. II n. 10861 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale del riesame che, nel procedimento de libertate, operi una diversa qualificazione giuridica del fatto escludendo la riconducibilità dello stesso alle ipotesi criminose ricomprese nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve dichiarare l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente. Il giudice dell’impugnazione cautelare conserva il potere, ove la verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento genetico; in caso contrario, ravvisata l’urgenza di salvaguardare anche una sola delle esigenze cautelari, deve provvedere ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., trasmettendo gli atti al giudice competente. Tale onere deriva dalla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., che impone il controllo di tutte le condizioni di legittimità della misura, competenza funzionale compresa.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 27.11.2024, ha annullato parzialmente l’ordinanza del G.i.p. distrettuale di Catania dell’08.11.2024, con cui era stata applicata la custodia in carcere nei confronti di un indagato per plurimi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., confermando nel resto la misura.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione. Ha osservato che, esclusa l’aggravante, era venuta meno la competenza funzionale del G.i.p. distrettuale, con conseguente obbligo del Tribunale di dichiarare la propria incompetenza e di verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., l’urgenza della misura meramente confermata. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite Giacobbe (Sez. U n. 19214 del 23.04.2020): il giudice dell’impugnazione, rilevata d’ufficio o su eccezione la incompetenza di chi ha applicato la misura, ha l’onere di verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2, cod. proc. pen., tutte le condizioni di adozione del provvedimento limitativo, tra cui la competenza funzionale. La sentenza Sez. I n. 32956 del 14.07.2022, richiamata, individua il fondamento di tale verifica nell’esigenza, di rilievo costituzionale, di non sottrarre al soggetto cautelato il contraddittorio e la decisione del giudice naturale sulla legittimità della restrizione.
Nel caso di specie, osserva la Corte, il Tribunale ha escluso recisamente la ricorrenza dell’aggravante e ha confermato la misura senza occuparsi degli effetti della rilevata incompetenza. Operata la riqualificazione, il G.i.p. distrettuale ha emesso l’ordinanza per reati sottratti alla sua competenza, non inclusi nel catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto adottare la consequenziale pronuncia di incompetenza. Il Collegio sottolinea che la competenza distrettuale è funzionale, non territoriale, e che il giudice della cautela versa nella medesima situazione sostanziale del giudice d’impugnazione.
La Corte affronta il diverso orientamento (Sez. II n. 24492 del 2006; Sez. II n. 25163 del 2019; Sez. VI n. 5644 del 2023, dep. 2024, Orecchio) secondo cui la diversa qualificazione non comporterebbe pronuncia di incompetenza. Il Collegio dissente: le pronunce richiamate riguardano la competenza territoriale e l’autonomia del procedimento principale, non i poteri del giudice dell’impugnazione cautelare. La sentenza Orecchio, anzi, fa salvo il caso in cui l’esclusione dell’aggravante derivi dalla carenza assoluta di elementi di prova, ipotesi in cui trova applicazione l’art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ritiene che la perpetuatio iurisdictionis non giustifichi soluzione diversa: l’istituto opera dopo il passaggio alla fase del giudizio, mentre nel corso delle indagini preliminari l’imputazione è fluttuante e si cristallizza con il rinvio a giudizio. In materia di competenza funzionale, infine, la perpetuatio assume carattere recessivo. Nel caso concreto la motivazione del riesame sui pericula libertatis è sintetica e stereotipata, con oggettivo ridimensionamento della vicenda cautelare e venir meno della doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico, con immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Nota della Redazione
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