Riesame cautelare, interesse dell’indagata non proprietaria va allegato subito (Cass. pen. Sez. III n. 22011 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo, la società proprietaria del bene, terza rispetto al procedimento penale, sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., e la procura rilasciata dopo la decisione del Tribunale non sana la causa di inammissibilità già dichiarata. L’indagata che non sia proprietaria del bene è astrattamente legittimata all’impugnazione cautelare, ma deve dedurre con specifica allegazione davanti al Tribunale del riesame l’interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo: l’allegazione proposta per la prima volta in Cassazione non vale a sanare l’originaria carenza. Qualora concorrano una causa di inammissibilità formale e una di contenuto, prevale la prima, perché solo un ricorso formalmente valido può essere scrutinato nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, indagata per plurime violazioni in materia edilizia e urbanistica — art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, art. 181 d.lgs. n. 42/2004 e art. 518-duodecies cod. pen. — impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP.
Il ricorso si articola in sette motivi. Il primo e il secondo investono la declaratoria di inammissibilità e il difetto di motivazione sull’interesse dell’indagata alla rimozione del vincolo; i restanti censurano, nel merito, l’insussistenza del fumus per ciascuna ipotesi di reato, l’assenza del periculum in mora e la violazione del principio di proporzionalità del sequestro, nella dimensione costituzionale e convenzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine processuale. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’istanza formalizzata dall’indagata sia in proprio sia quale legale rappresentante della società proprietaria del bene. Sotto il primo profilo, il ricorso proposta in nome della società è inammissibile per difetto di procura speciale: il consolidato orientamento di legittimità richiamato — Sez. 6 n. 13798 del 2011, Sez. 2 n. 27037 del 2012, Sez. 1 n. 10398 del 2012 — applica ai soggetti portatori di un interesse meramente civilistico la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., per cui si sta in giudizio con difensore munito di procura speciale, in analogia con l’art. 83 cod. proc. civ..
La procura speciale prodotta, successiva allo svolgimento dell’impugnazione cautelare, non vale a sanare la relativa causa di inammissibilità, ormai dichiarata dal giudice del riesame.
Il passaggio centrale riguarda il ricorso proposto in proprio dall’indagata. La Corte riconosce che costei è astrattamente legittimata a presentare l’istanza di riesame, ma rileva che non ha allegato davanti al Tribunale l’interesse attuale e concreto alla rimozione del vincolo, condizione di ammissibilità dell’impugnazione. Nel ricorso per cassazione l’indagata ha invocato la propria qualità di amministratore unico della società e i correlativi obblighi di gestione e conservazione del patrimonio sociale, desumibili dalla visura camerale presente in atti.
Tale prospettazione è però tardiva. Le Sezioni Unite n. 7983 del 2025, dep. 2026, Calvarese, hanno stabilito che l’interesse va dedotto con specifica allegazione dinanzi al Tribunale del riesame; l’allegazione operata per la prima volta davanti alla Corte non sana l’originaria carenza rilevata dal provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità travolge, per assorbimento, i motivi dal secondo al settimo: in assenza di valida instaurazione del rapporto processuale, le successive questioni restano non scrutinate.
La Corte richiama al riguardo l’art. 527 cod. proc. pen., che impone un ordine logico-giuridico delle deliberazioni, e il principio — Sez. 1 n. 3820 del 2017, Errico — per cui, in presenza di due cause di inammissibilità, quella formale prevale su quella contenutistica. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000, al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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