Riesame trattenimento straniero e conflitto competenza giudice convalida (Cass. pen. Sez. I n. 27379 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la richiesta di riesame della convalida va decisa dal giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede il riesame, con il rito camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., e non con il rito civile dell’art. 737 cod. proc. civ.. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 45 cod. proc. civ. e la riqualificazione della richiesta di regolamento di competenza come conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. L’istanza di protezione internazionale sopravvenuta non sposta la competenza, restando oggetto del riesame il trattenimento primario e non il provvedimento sull’istanza.

Il Fatto

Un cittadino straniero era stato destinatario di un decreto di trattenimento emesso dal Questore di Roma. La convalida era intervenuta ad opera del Giudice di pace di Melfi. Successivamente il trattenuto presentava istanza di protezione internazionale e chiedeva al medesimo giudice il riesame della convalida.

Il Giudice di pace si dichiarava incompetente, ritenendo che la sopravvenuta domanda di protezione internazionale spostasse la competenza in capo alla Corte di appello. Il ricorrente riassumeva davanti alla Corte di appello di Potenza, che a sua volta riteneva di non essere competente e rimetteva gli atti alla Corte di Cassazione con richiesta di regolamento di competenza. Il Procuratore generale concludeva per l’attribuzione della competenza al Giudice di pace di Melfi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il provvedimento oggetto di riesame è antecedente al d.l. 12 giugno 2026, n. 100, che ha modificato la procedura applicabile alle convalide dei trattenimenti amministrativi degli stranieri. La Corte di appello aveva chiesto d’ufficio il regolamento di competenza invocando l’art. 45 cod. proc. civ.

Il Collegio esclude l’applicabilità di tale norma. Nel sistema conseguente alla novella del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2025, l’attribuzione al giudice penale della competenza sulle convalide comporta il necessario ricorso ai modelli del codice di rito penale. Viene richiamata Sez. I n. 35682 del 15.10.2025, secondo cui la richiesta di riesame va decisa con il procedimento camerale dell’art. 127 cod. proc. pen., idoneo a garantire il contraddittorio e la celerità, dovendosi escludere il rito civile. Nello stesso senso si cita Sez. I n. 15907 del 30.04.2026, che ha qualificato come stridente la persistenza del modello civilistico.

L’inapplicabilità degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. travolge anche l’art. 45, per incompatibilità dello strumento con il rito processual-penalistico. La curvatura verso il modello dell’art. 127 cod. proc. pen. comporta invece l’applicabilità degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. Il riferimento ai “casi analoghi” contenuto nell’art. 28, secondo comma, ha già consentito di estendere la disciplina a conflitti esterni al processo penale, come quelli in materia di sorveglianza, di liquidazione delle spese di giustizia e di opposizione a precetto. La richiesta va dunque riqualificata come conflitto negativo di competenza.

Nel merito, la Corte afferma la competenza del Giudice di pace di Melfi. Pur mancando una norma interna specifica sul riesame del trattenimento, il potere si ricava dall’art. 15 della Direttiva n. 115/2008/CE, il quale prevede che il trattenimento sia riesaminato ad intervalli ragionevoli. Nel sistema della direttiva il giudizio appartiene allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, come già affermato da Sez. I n. 15747 del 22.04.2025. Non rileva la sopravvenuta istanza di protezione internazionale, poiché oggetto del riesame resta il trattenimento primario. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi, ed è notificato alle parti private ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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