Cumulo giuridico per aggravanti ad effetto speciale ex art. 63 cp (Cass. pen. Sez. 2 n. 19891 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di circostanze aggravanti, qualora ricorrano più circostanze ad effetto speciale, trova applicazione la regola del cumulo giuridico di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., dovendosi applicare la sola pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla. Tale regola opera anche quando tra le circostanze concorrenti vi sia la recidiva qualificata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., la cui natura di circostanza ad effetto speciale è pacifica. L’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 640, comma 2-ter, cod. pen. non è esclusa dalla circostanza che, nel corso delle trattative iniziate online, l’agente abbia utilizzato anche il telefono, ove tale contatto non abbia consentito alla vittima di verificarne l’identità, essendosi comunque tratto un concreto e consapevole vantaggio dall’anonimato offerto dalla rete.
Il Fatto
Il tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole di una serie di truffe aggravate e continuate, realizzate tramite la vendita di beni su un portale telematico. La corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la ricorrenza dell’aggravante della minorata difesa e della recidiva qualificata. Avverso tale decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggravante, l’erronea applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato il motivo concernente la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ricordato che la giurisprudenza richiede una verifica in concreto del consapevole approfittamento delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi generalizzare la ricorrenza dell’aggravante a tutte le truffe online. La nuova formulazione dell’art. 640, comma 2-ter, cod. pen., che richiede l’uso di strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione, delimita il perimetro dell’aggravante, ma non ne esclude l’applicazione quando l’anonimato sia stato di fatto garantito dalla piattaforma. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva correttamente valorizzato che il contatto telefonico, intervenuto nel corso delle trattative, non aveva neutralizzato l’insidia della rete, poiché l’agente aveva fornito false generalità e utilizzato un’utenza non intestata, senza mai consentire alla vittima di controllarne l’identità.
Con riferimento alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e logica. La personalità dell’imputato, definito come un “professionista delle truffe”, emergeva dai molteplici precedenti penali specifici che, commessi a partire dal 1998, rendevano coerente la decisione di non concedere le attenuanti e di applicare l’aggravante della recidiva.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che la pena era stata determinata applicando un cumulo materiale degli aumenti previsti per le due circostanze aggravanti ad effetto speciale concorrenti: quella della truffa aggravata ex art. 640, comma 2-ter, cod. pen. e quella della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Tale modalità di calcolo viola il disposto dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., il quale impone, in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale, l’applicazione della sola pena prevista per la circostanza più grave, che deve essere individuata in base al massimo edittale, con facoltà per il giudice di operare un aumento.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello per nuovo giudizio sul punto, dichiarando nel resto il ricorso inammissibile e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 640 c.p. – Truffa