Rifiuti in area portuale, privativa comunale solo se manca l’Autorità portuale (Cass. civ. Sez. V n. 7665 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il regime generale di privativa comunale nell’area portuale può essere superato soltanto ove risulti istituita un’Autorità portuale ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge n. 84 del 1994, investita ex lege della competenza in materia di gestione dei rifiuti. In difetto di tale istituzione, nessuna competenza suppletiva, neppure in via suppletiva, può riconoscersi all’Autorità marittima, alla quale resta riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali. Ne consegue che il potere impositivo del Comune permane, non essendo configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. L’esclusione della privativa opera, invece, quando il servizio rientri nella competenza dell’Autorità portuale, che vi è tenuta anche oltre la pulizia interna del porto.
Il Fatto
Una società esercente un’attività commerciale di abbigliamento e pelletteria all’interno del porto turistico di Roma impugnava gli avvisi di accertamento notificati dalla società di gestione del servizio idrico e di igiene urbana per Tarsu-Tari relativi agli anni dal 2006 al 2011. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’ente impositore, riconosceva la legittimità della pretesa, riducendo però la tariffa del 60% ai sensi del regolamento comunale, sul rilievo che il servizio, pur istituito e attivato, non era stato di fatto svolto dall’ente.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione solo apparente e per violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, nonché la falsa applicazione delle norme che escludono dalla privativa comunale i rifiuti dell’area portuale. L’ente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il vizio di motivazione, ricostruendo la disciplina dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come riformulata dal d.l. n. 83 del 2012. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, ribadisce che il sindacato di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale” e che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Nel caso concreto la motivazione, pur contorta, espone una ragione decisoria chiara: il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti nell’area rientrava nel regime di privativa comunale e la riduzione tariffaria consegue al mancato svolgimento del servizio da parte dell’ente. Il motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava che l’ente, contumace in primo grado, avesse proposto in appello eccezioni nuove. La Corte osserva che il divieto dell’art. 57, comma secondo, d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento con cui si fa valere un fatto estintivo o modificativo della pretesa fiscale, e non le mere argomentazioni difensive dirette a contestare la fondatezza delle doglianze avversarie. Poiché l’ente aveva solo proposto una diversa interpretazione del dato normativo e del piano di raccolta, senza introdurre fatti materiali nuovi, il motivo è destituito di fondamento.
Il terzo motivo investe il merito sostanziale. La Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. n. 23583/09, n. 31058/18, n. 5667/23, n. 5568/23) secondo cui la competenza sulla gestione dei rifiuti appartiene all’Autorità portuale nell’area in cui essa opera, con esclusione del potere impositivo comunale. La deroga al regime ordinario presuppone però l’istituzione dell’Autorità portuale; in sua assenza il potere resta al Comune, non essendo configurabile alcuna competenza suppletiva dell’Autorità marittima.
Applicando tale principio, la Corte rileva che l’elenco dei porti in cui è stata istituita l’Autorità portuale non contempla il porto turistico di Ostia Lido, ove opera soltanto una delegazione di spiaggia facente capo alla Capitaneria di Porto. Il Piano di raccolta dei rifiuti adottato da tale autorità, priva di competenza in materia di rifiuti commerciali, ha finalità circoscritte al divieto di scarichi in mare dei rifiuti dei natanti e rango subvalente rispetto al quadro normativo. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione del sopravvenire dell’indirizzo interpretativo richiamato.
Nota della Redazione
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