Erronea declaratoria di contumacia e nullità per lesione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 30339 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte che si sia regolarmente costituita in giudizio integra una violazione del contraddittorio deducibile con ricorso per cassazione. La parte lesa non è tenuta ad allegare né a dimostrare il concreto pregiudizio subito nell’esercizio del diritto di difesa, poiché la violazione del principio del contraddittorio comporta di per sé la nullità del provvedimento, non essendo invocabile, in senso contrario, il principio di economia processuale. Il vizio è denunciabile con l’impugnazione e non integra errore revocatorio del giudice di merito.
Il Fatto
Un ente pubblico regionale propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso di un avvocato per l’ottemperanza di una precedente pronuncia della stessa Commissione, che aveva condannato l’ente al pagamento delle spese processuali, nominando un commissario ad acta.
Il giudice di merito aveva fondato la decisione sull’assunta mancata costituzione dell’ente e sulla sua perdurante inerzia. Il professionista resiste con controricorso. La questione arriva in cassazione perché la ricorrente assume di essersi costituita tempestivamente e di aver documentato l’avvenuto pagamento delle somme.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, fondato su una ragione più liquida, è esaminato con priorità rispetto al primo, in adesione alle esigenze di celerità e di economia processuale richiamate dagli artt. 24 e 111 Cost. La Corte rileva che dagli atti prodotti risulta la tempestiva costituzione dell’ente in giudizio e il deposito di documentazione, mentre la sentenza impugnata ha erroneamente affermato il contrario.
Il Collegio esclude che l’omessa dichiarazione della contumacia possa integrare un errore revocatorio. La pronuncia di merito, ove le censure siano fondate, integra piuttosto una violazione del contraddittorio deducibile con ricorso per cassazione, secondo un indirizzo consolidato richiamato dalla Corte.
Viene poi dato conto dell’orientamento tradizionale, secondo cui l’erronea dichiarazione di contumacia non determina un vizio deducibile se non provochi un concreto pregiudizio alla parte, che deve indicare la limitazione subita e la sua incidenza sull’esito della lite. La Corte richiama però il diverso e successivo principio delle Sezioni Unite n. 36596/2021: la violazione del contraddittorio non è riferibile al solo atto introduttivo, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività lungo tutto lo svolgimento del processo.
Da qui la conclusione: la parte il cui diritto processuale è stato leso non ha l’onere di allegare o dimostrare un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del diritto di difesa, non potendo il principio di economia processuale operare come limite. Nel caso concreto, la lesione del contraddittorio per erronea declaratoria di contumacia non necessita di essere «vestita» dall’allegazione di un concreto pregiudizio. Il secondo motivo è accolto, il primo assorbito, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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