Rimborso per calamità: no alla falcidia del 50% sui diritti accertati (Cass. civ. Sez. V n. 12692 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice adito per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte è tenuto ad accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017. In caso di verificata incapienza, egli deve attivare, con determinazioni specifiche e anche mediante nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari della contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa di riferimento, letta alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati. Il giudice dell’ottemperanza, inoltre, è vincolato al comando contenuto nella sentenza da eseguire: ove questo sia univoco e certo, egli non può entrare nel merito della vicenda coperta da giudicato, restando irrilevanti le situazioni giuridiche sopravvenute.
Il Fatto
La contribuente, residente nel cratere sismico degli eventi tellurici che hanno colpito la Sicilia orientale nel dicembre 1990, presentava istanza di rimborso del 90% dei tributi versati negli anni di imposta 1990-1992, esperendo poi azione giudiziaria avverso il silenzio-rigetto dell’Ufficio. I gradi di merito le riconoscevano la somma di € 223.585,33, divenuta definitiva per il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, non opposta dall’Amministrazione finanziaria.
Stante l’inadempimento dell’Agenzia delle entrate, la contribuente esperiva azione di ottemperanza avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, Sezione staccata di Catania. Il giudice dell’ottemperanza operava una duplice limitazione: sulla quota iure hereditatis del marito, di cui la ricorrente non sarebbe erede universale, e per il 50% del dovuto, in ragione del limite di capienza del fondo destinato a rifondere gli aventi titolo. La contribuente ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni, e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26.09.2017, anche per contrasto con gli artt. 23 e 53 Cost. La ricorrente contesta che, nonostante il giudicato, il giudice dell’ottemperanza abbia ridotto del 50% l’importo dovuto, in forza di una lettura dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 che esclude l’applicazione dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiamando il proprio indirizzo, ormai prevalente e da considerarsi dato acquisito, essa ribadisce che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure particolari della contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente accertati in via giudiziale (cfr. Cass. V n. 16289 del 2022).
Anche il secondo motivo è fondato. Esso denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’ottemperanza rimesso in discussione, sulla scorta dei rilievi dell’Agenzia, la qualità di erede universale della ricorrente, questione rimasta estranea al giudicato. La Corte ribadisce il carattere chiuso del giudizio di ottemperanza: il giudice esercita il proprio potere entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato. Solo ove il comando non risulti ben definito egli può compiere gli accertamenti indispensabili a delimitarne la portata precettiva, con attività cognitiva e ricostruttiva non consentita, invece, nell’esecuzione civile (cfr. Cass. n. 669 del 2025).
Nel caso di specie il comando è univoco e certo: esso si sostanzia nel diritto della contribuente a una determinata somma di denaro, precisamente indicata in sentenza, con la conseguenza che eventuali diritti di altri coeredi sulle somme liquidate potranno essere fatti valere nei confronti della ricorrente in sede civile, non spettando al giudice dell’ottemperanza tributaria risolvere controversie sul regime ereditario. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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