Riforma in appello dell’assoluzione e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. II n. 21088 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi totalmente una sentenza di assoluzione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza. La riforma in peius implica una motivazione rafforzata, idonea a confrontarsi in modo puntuale, completo e critico con le ragioni dell’assoluzione, dimostrando la maggiore attendibilità del diverso approdo ricostruttivo. L’obbligo risponde all’esigenza di garantire il rispetto della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e di evitare che la riforma si risolva in una mera rivalutazione assertiva del materiale probatorio. Ove la sentenza di appello si limiti a richiamare genericamente la presenza di plurimi e convergenti elementi indiziari, senza spiegarne i requisiti di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il vizio di motivazione è integrato.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Biella, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato assolto, e lo aveva condannato per i delitti di rapina e tentata rapina.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione del compendio probatorio, con specifico riguardo alla ricognizione personale e alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente censurava la sentenza per avere reputato non necessaria la ricognizione disposta in primo grado e per avere svalutato gli esiti negativi della stessa, nonché per avere affermato in modo assertivo l’esistenza di plurimi indizi senza dimostrarne i requisiti di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e ricostruisce il consolidato insegnamento in materia di riforma delle pronunce assolutorie. Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza (Sez. U n. 14800 del 2017, Troise; Sez. U n. 33748 del 2005, Mannino; Sez. U n. 45276 del 2003, Andreotti).
In presenza di una sentenza assolutoria fondata su una valutazione non manifestamente illogica del compendio probatorio, il giudice di appello che pervenga a una decisione di segno opposto è tenuto ad adottare una motivazione rafforzata, idonea a confrontarsi in modo puntuale e critico con le ragioni poste a base dell’assoluzione, spiegando perché esse debbano ritenersi non condivisibili e dimostrando la maggiore attendibilità del diverso approdo ricostruttivo (Sez. V n. 42033 del 2008, Pappalardo; Sez. VI n. 6221 del 2005, Aglieri).
La Corte sottolinea la distinzione tra la riforma che trasformi una pronuncia assolutoria in condanna e quella inversa. Nel primo caso il giudice deve demolire il precedente ragionamento assolutorio e pervenire a una ricostruzione che dimostri la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio; nel secondo, pur permanendo l’obbligo di motivazione rafforzata, è sufficiente evidenziare l’esistenza di un dubbio ragionevole (Sez. II n. 41571 del 2017, Marchetta).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato con motivazione lineare, valorizzando l’assenza di riconoscimenti fotografici o immediati e l’esito negativo della ricognizione personale disposta in giudizio abbreviato. A tali argomentazioni la sentenza impugnata non oppone un’analisi alternativa di pari o maggiore forza dimostrativa, limitandosi a richiamare genericamente la presenza di plurimi e convergenti elementi indiziari, senza spiegarne i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte rileva, inoltre, la carenza motivazionale sotto il profilo dell’art. 533 cod. proc. pen., non avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni per le quali gli elementi di segno contrario, valorizzati dal giudice di primo grado, non fossero idonei a impedire una pronuncia di condanna. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Nota della Redazione
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