Riforma assolutoria in appello e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. V n. 38272 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata e, qualora scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, presuppone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La motivazione rafforzata non può limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella del primo giudice, ma deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. Tale onere motivazionale opera anche quando l’impugnazione sia proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.
Il Fatto
La sentenza impugnata, decidendo sull’appello della parte civile, in riforma della pronuncia del Tribunale che aveva assolto l’imputato dal reato di minaccia aggravata perché il fatto non sussiste, ne ha dichiarato la responsabilità ai soli fini civili, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ed esclusione dell’aggravante.
Il ricorrente deduce vizi della motivazione nella valutazione delle prove e carenza di motivazione rafforzata rispetto al verdetto assolutorio di primo grado, lamentando il mancato scrutinio di attendibilità dei testi e il travisamento delle prove dichiarative. La questione arriva in Cassazione per accertare la tenuta logica e giuridica del ribaltamento operato in appello.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. La Corte ricostruisce il quadro dei principi elaborati in tema di riforma della sentenza assolutoria: il giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell’al di là di ogni ragionevole dubbio deve scardinare il pronunciamento liberatorio attraverso due regole, la motivazione rafforzata e, sul versante probatorio, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il giudice di appello non può sostituire la propria valutazione perché preferibile a quella del primo giudice.
La motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa e in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici, conferendo alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. La Corte richiama Sez. 6 n. 10130 del 20.01.2015, Marsili, Sez. 6 n. 51898 dell’11.07.2019 e Sez. 5 n. 54300 del 14.09.2017, riguardante l’ipotesi di impugnazione della parte civile ai soli effetti civili.
Nel caso concreto la sentenza d’appello supera il vaglio: ha riesaminato ciascuna prova posta a fondamento della motivazione assolutoria, compiendone una critica analitica che si sottrae a censure di manifesta illogicità, e si è misurata con le incongruenze riscontrate dal primo giudice rispetto alle testimonianze e alle registrazioni delle camere di sorveglianza. Il percorso argomentativo è lineare, non presenta aporie e poggia sulla fedele ricostruzione dei fatti, supportata dagli esiti della rinnovazione.
Le doglianze del ricorrente sono giudicate generiche: si limitano a opporre la diversa valutazione del primo giudice, risolvendosi in un dissenso decisionale inidoneo a evidenziare precarietà logiche o vuoti di motivazione. Il ricorso non offre la dimostrazione di alcuna evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata, tale da disarticolare il costrutto argomentativo dell’impugnata; richiamate in proposito Sez. I n. 25117 del 2006, Stojanovic e Sez. I n. 24667 del 2007, Musumeci.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a richiedere l’inammissibilità o il rigetto con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi. La Corte conferma il principio delle Sezioni Unite n. 5466 del 28.01.2004, Gallo, ribadito da Sez. Un. n. 877 del 14.07.2022: la condanna presuppone che la parte civile abbia esplicato un’effettiva attività di contrasto.
Nota della Redazione
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