Sequestro preventivo e motivazione apparente sull’estraneità della società (Cass. pen. Sez. II n. 38265 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria, la motivazione del giudice cautelare è apparente e integra violazione di legge quando afferma il coinvolgimento di una società nel reimpiego dei proventi illeciti senza indicare alcun elemento probatorio di sostegno. Non è sufficiente il mero richiamo a un atto dell’ordinanza cautelare, né il riferimento a un’intercettazione concernente un soggetto giuridico diverso. Integra parimenti il vizio l’omesso scrutinio degli elementi di cesura allegati dalla difesa a dimostrazione dell’estraneità della compagine al disegno criminoso. In tal caso l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente è sottoposta a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria nell’ambito di un procedimento che vede indagato, per associazione per delinquere finalizzata a truffe e riciclaggio, un soggetto legato da vincolo familiare all’istante. I giudici della cautela hanno ritenuto che i beni provento delle truffe fossero reimpiegati in diverse attività imprenditoriali, tra cui la società ricorrente.
Il Tribunale, in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto dell’istanza di dissequestro. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza di legge, mancata assunzione di prove decisive e manifesta illogicità della motivazione, per l’assenza di qualsiasi nesso tra la società e l’indagato e per l’inconferenza degli elementi valorizzati dal giudice del riesame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica degli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato. L’ordinanza indica, quale conferma del coinvolgimento della società ricorrente, il contenuto di un’intercettazione telefonica che si riferisce a un soggetto differente, ossia a una ditta individuale anch’essa menzionata nel capo della rubrica tra le compagini destinatarie del reimpiego. La Corte rileva che nessun riferimento, neppure indiretto, involge la società ricorrente: l’elemento probatorio è quindi del tutto estraneo al thema decidendum.
Priva di rilievo è poi la circostanza della presunta comunanza dei locali ove le diverse persone giuridiche svolgevano l’attività, soprattutto a fronte dell’allegazione difensiva sulla diversità dei rispettivi luoghi. Sul punto la motivazione non fornisce alcuna risposta argomentata.
Quanto al coinvolgimento nel giro di fatturazioni riconducibile a una società ritenuta strumento principale del programma criminoso, la Corte osserva che l’assunto è solo affermato e privo dell’indicazione di qualsiasi elemento probatorio di sostegno. Non è sufficiente il mero richiamo alla pagina dell’ordinanza cautelare, a prescindere dall’ulteriore rilievo difensivo secondo cui dalla fatturazione della società non emergerebbe alcun documento fiscale riconducibile all’altra compagine.
Da ultimo, il Collegio rileva che non sono scrutinati gli elementi di cesura indicati nell’istanza di dissequestro e nell’appello cautelare, che, secondo la difesa, dimostrerebbero l’estraneità della società ricorrente rispetto al ruolo di strumento del sodalizio. La motivazione è dunque, per certi versi, apparente e, per altri, mancante, con conseguente violazione di legge.
Nota della Redazione
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