Non luogo a deliberare per aumento di capitale di società in house già posseduta (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 84 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esame preliminare della Corte dei conti previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio. La trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte non avviene più a soli fini conoscitivi, ma è funzionale a un controllo successivo di legittimità-regolarità con effetto impeditivo in senso lato. Nell’ipotesi di partecipazione indiretta, l’aumento di capitale che realizzi un effetto meramente incrementativo di una partecipazione già detenuta non è assoggettato alla procedura ex art. 5 TUSP, trattandosi di decisione che l’ente approva nella qualità di socio.
Il Fatto
Il comune di Candelo, socio di una società in house affidataria del Servizio Idrico Integrato, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la deliberazione consiliare n. 15 del 30 aprile 2026. Con tale atto l’ente ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della società partecipata, da liberarsi mediante conferimento del ramo d’azienda costituito dalle reti e infrastrutture idriche, in misura proporzionale alle quote già possedute e senza alterazione degli assetti partecipativi.
L’operazione si inserisce nel programma di razionalizzazione della gestione del patrimonio idrico dell’ambito territoriale ottimale, in vista dell’affidamento del servizio al gestore unico. Nella deliberazione il comune ha precisato che la trasmissione alla Corte dei conti avveniva a solo titolo informativo, richiamando il previgente orientamento delle Sezioni Riunite.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente rilevato che la deliberazione qualifica la trasmissione come meramente conoscitiva, sul presupposto dell’orientamento delle Sezioni Riunite di cui alla Sentenza n. 11/2019. Tuttavia, la legge 5 agosto 2022, n. 118 ha novellato l’art. 5, comma 3, TUSP, attribuendo alla Corte dei conti il potere di deliberare, entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La trasmissione non è quindi più riconducibile a un controllo conoscitivo, ma instaura un controllo successivo di legittimità-regolarità con effetto impeditivo in senso lato.
Nel merito, la Sezione ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022, secondo cui la procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente approva nella qualità di socio. Il controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP trova fondamento nell’invio dell’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, fattispecie che può essere integrata dalla sottoscrizione di aumento di capitale solo quando comporti l’acquisto della posizione di socio.
La giurisprudenza contabile ha applicato tale principio alla partecipazione indiretta, affermando che non vi è luogo a deliberare quando all’operazione non segue l’acquisto di una nuova partecipazione, ma l’incremento di quella già posseduta. La Sezione Toscana n. 289/2022 ha chiarito che l’effetto meramente incrementativo della partecipazione indiretta già detenuta colloca l’atto al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP.
Nel caso in esame, il comune detiene la partecipazione indiretta nella società per il tramite della società socia, e l’aumento di capitale avviene in misura proporzionale alle quote possedute, senza alterazione degli assetti partecipativi. La deliberazione consiliare esprime quindi una scelta compiuta nella qualità di socio e non integra una nuova acquisizione. La Sezione ha pertanto dichiarato il non luogo a deliberare, salvi restando i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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