Pensione privilegiata e nesso causale tra stress lavorativo e patologie psichiche (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 191 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato presuppone che i fatti di servizio abbiano agito come causa unica della menomazione o come concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente il ruolo di mera occasione. La preesistenza di una predisposizione psichica non esclude il nesso causale quando il servizio abbia aggravato e cronicizzato il quadro clinico, producendo un quid novi rispetto alle normali cause di insorgenza. Nel giudizio pensionistico contabile la cognizione è piena e verte sul rapporto previdenziale, non sulla legittimità degli atti amministrativi, con conseguente irrilevanza dei vizi di questi ultimi e del silenzio serbato dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia dal 1983, ha proposto domanda per ottenere la pensione privilegiata di sesta categoria, previa ascrivibilità a causa di servizio delle patologie “gastrite, duodenite bulbare e disturbo post-traumatico da stress”.

Espone di essere stato sottoposto a costante stress lavorativo e coinvolto in vicende penali concluse con assoluzione nel merito, nonché di aver assistito al suicidio di un detenuto. Giudicato non idoneo al servizio e collocato a riposo per infermità, ha appreso solo a seguito di istanza di accesso agli atti il parere contrario del Comitato di verifica. Ha quindi convenuto in giudizio l’INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevando che il parere del Comitato di verifica costituisce un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e di per sé inidoneo a incidere sulla sfera giuridica dell’interessato.

È stata poi rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS: il provvedimento non era stato portato a conoscenza dell’interessato e il termine non poteva pertanto decorrere. Il ricorrente aveva appreso l’esito solo tramite l’accesso agli atti. Il Giudice ha ricordato che il giudizio pensionistico contabile, pur introdotto con ricorso formalmente impugnatorio, non verte sulla legittimità del provvedimento ma sull’accertamento del diritto soggettivo al trattamento richiesto, con cognizione piena del rapporto.

Sul merito, il Giudice ha richiamato l’art. 64 d.P.R. n. 1092 del 1973, che non introduce il criterio dell’equivalenza causale ma riconosce, secondo il principio della causalità adeguata, soltanto le concause efficienti e determinanti. Il servizio deve quindi apportare un quid pluris rispetto alle cause ordinarie di insorgenza e progressione dell’infermità, con onere della prova a carico del ricorrente secondo le regole dell’art. 2697 cod. civ.

La Sezione Speciale del Collegio Medico Legale ha accertato il nesso di causalità sotto il profilo concausale. Lo stato ansioso reattivo, pur su base predispositiva, si è aggravato e cronicizzato per le delicate mansioni, per l’inchiesta penale e per il grave evento traumatico occorso a un detenuto. Diagnosi di sindrome post-traumatica da stress dal gennaio 2004 e ascrivibilità della gastroduodenite a causa di servizio completano il quadro. Le infermità, per cumulo, sono state ricondotte alla sesta categoria della Tabella A a vita.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto all’assegno privilegiato dalla domanda amministrativa e condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione. Le spese, liquidate in complessivi euro 2.000,00 con distrazione, seguono la soccombenza in solido tra INPS e Ministero della Giustizia; compensate per il resto. Disposto l’oscuramento delle generalità in base al comma 11 dell’art. 22 del d.lgs. n. 101/2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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