Il concordato ex articolo 599-bis preclude ogni contestazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 8811 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi d’appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge n. 103/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia, con effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio e sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Tale preclusione opera anche rispetto alla statuizione concernente la misura di sicurezza dell’espulsione, trattandosi di punto autonomo, presupponente l’accertamento della pericolosità sociale, distinto dal trattamento sanzionatorio. L’accesso alla modalità concordata preclude altresì all’imputato alloglotto la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di parte degli atti del procedimento, in quanto la libera scelta del rito lascia presupporre la conoscenza effettiva del loro contenuto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in accoglimento del concordato intervenuto tra le parti, rideterminava in grado di appello la pena nei confronti dell’imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado, che aveva applicato anche la misura di sicurezza dell’espulsione. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’assenza di motivazione sulla conferma dell’espulsione, che avrebbe dovuto essere revocata in ragione della valutazione positiva del comportamento; con il secondo, la mancata traduzione della requisitoria del Procuratore generale, della sentenza e degli atti antecedenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui l’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, analogamente alla rinuncia all’impugnazione, citando in tal senso Sez. 4, n. 37111 del 2024, Sez. 4, n. 30040 del 2024 e Sez. 6, n. 41254 del 2019.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente, concordando la pena, abbia rinunciato a tutti i motivi d’appello diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena. La questione relativa alla misura di sicurezza dell’espulsione costituisce un punto autonomo e distinto dal trattamento sanzionatorio, in quanto presuppone un giudizio di pericolosità sociale; pertanto, la relativa doglianza è preclusa.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che l’imputato era presente all’udienza in cui è stata pronunciata la sentenza e ha rilasciato una procura speciale al difensore per concordare la pena, circostanza che impone di ritenere accertata la sua volontà. L’accesso al rito concordato preclude la possibilità di eccepire la nullità per la mancata traduzione degli atti, poiché la scelta consapevole del rito presuppone la conoscenza del loro contenuto (cfr. Sez. 6, n. 10983 del 2010 e Sez. 2, n. 6575 del 2016).
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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