Confisca del denaro nella detenzione di stupefacenti: serve il nesso di pertinenzialità (Cass. pen. Sez. IV n. 34896 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. In tema di confisca, è ammissibile il ricorso che deduca la mancata o meramente apparente motivazione sull’applicazione della misura, trattandosi di violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost. Ai fini dell’ablazione ex art. 240, comma 1, cod. pen. occorre la prova del nesso di pertinenzialità tra la res e l’illecito, in termini di strumentalità o di derivazione. Il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente non produce di per sé profitto, né questo può ricondursi a pregresse attività di spaccio estranee alla contestazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice per le indagini preliminari, con sentenza del 10 marzo 2026 ha applicato la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. all’imputato, cui erano stati contestati reati in materia di stupefacenti, armi, oggetti atti ad offendere e ricettazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo vizi di motivazione sull’entità della pena e sulla ricorrenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e con un secondo motivo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro, pari a euro 4460,00.
La difesa osserva che, essendo stata contestata la mera detenzione illecita e non la cessione di stupefacente, il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca della somma, mancando elementi da cui desumere che essa costituisse profitto o prodotto del reato. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Richiamato l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, rileva che non è stata eccepita l’illegalità della pena, né si ravvisano profili di illegalità rilevabili d’ufficio, e che non sono prospettate questioni sulla corrispondenza tra richiesta e sentenza, sull’erronea qualificazione giuridica del fatto o sul vizio della volontà. L’impugnazione risulta quindi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Per completezza, la sentenza impugnata recepisce esattamente l’accordo tra le parti ed è adeguatamente motivata. Secondo il tradizionale orientamento della legittimità, il giudizio negativo sulla ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. richiede una specifica motivazione solo se dagli atti o dalle deduzioni emergono concreti elementi sulla possibile applicazione di cause di non punibilità. Negli altri casi è sufficiente l’enunciazione, anche implicita, che la verifica è stata compiuta. La Corte richiama Sez. U n. 10372 del 1995 e Sez. II n. 39159 del 2019.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte premette che, nonostante i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso che deduca la mancata o meramente apparente motivazione sulla confisca, vizio rilevante come violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., richiamando Sez. III n. 15525 del 2019 e Sez. III n. 4252 del 2019.
Nel merito, dalla imputazione emerge il rinvenimento, nella disponibilità del ricorrente, della somma di euro 4.460,00 in banconote di vario taglio. Il Tribunale è rimasto silente sulla somma, disponendo soltanto la confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. La dicitura è ambigua e inconferente rispetto alle somme menzionate in imputazione. L’art. 240, comma 1, cod. pen. richiede la prova del nesso di pertinenzialità della res con l’illecito, in termini di strumentalità o di derivazione. La detenzione illecita non produce di per sé profitto, né questo è riconducibile a pregresse attività di spaccio estranee alla contestazione, come affermato da Sez. VI n. 55852 del 2017.
La Corte considera inoltre la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., applicabile al reato in esame per il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, che richiede la prova della sproporzione tra reddito o proventi e valore dei beni, nonché l’assenza di giustificazione credibile sulla provenienza. Richiama Sez. IV n. 20130 del 2022, secondo cui, nella detenzione illecita, la confisca del denaro non è consentita né ex art. 240 cod. pen., né ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, applicabili all’ipotesi di cessione. La sentenza è quindi annullata limitatamente alla confisca della somma, con rinvio al Tribunale di Catania, ufficio Gip, in diversa persona fisica, dichiarandosi l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
Nota della Redazione
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