Giudicato possessorio ininfluente nel giudizio petitorio di usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 21152 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per usucapione. Il possesso utile ad usucapire ha infatti requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso e offre tutela a una mera situazione di fatto con i caratteri esteriori dei diritti reali. Ne consegue che l’accertamento svolto in sede possessoria non preclude la diversa valutazione compiuta nel giudizio petitorio. È inoltre inammissibile in cassazione il motivo che, contrapponendo una ricostruzione alternativa del fatto e delle prove, si risolva in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito.

Il Fatto

Un museo civico convenne in giudizio una società innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo l’accertamento della comproprietà di un vialetto e del diritto di utilizzarlo, con condanna della convenuta a rimuovere la chiusura apposta all’ingresso o a consegnarne le chiavi, oltre al risarcimento del danno. La società eccepì l’intervenuto acquisto per usucapione.

Il Tribunale riconobbe l’acquisto per usucapione in favore del museo, accertando l’utilizzazione pacifica del vialetto per oltre vent’anni, dal 1959 al 1998, da parte dei visitatori e dei dipendenti. La Corte di Appello di Napoli confermò la decisione, rigettando il gravame della società. Ha proposto ricorso per cassazione l’avente causa di quest’ultima, affidandosi a sette motivi; il museo ha resistito con controricorso e la società originaria è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad impugnare, rilevando che l’atto di compravendita richiamato includeva nel trasferimento anche il diritto di comproprietà della strada oggetto del ricorso, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Nel merito, i primi due motivi — incentrati sulla pretesa violazione del giudicato esterno derivante da una sentenza del giudice di pace in materia possessoria — sono stati giudicati infondati. La Corte ha ribadito che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria non ha efficacia nel giudizio petitorio di usucapione, richiamando i propri precedenti conformi. Nel caso concreto, la Corte di Appello aveva accertato che la prima controversia aveva ad oggetto non la proprietà del vialetto ma solo il diritto di transitarvi, ed era stata decisa con il rigetto per mancata prova dello spoglio e della tempestività dell’azione possessoria; da ciò l’esclusione di un giudicato esterno rilevante.

Il terzo, quarto e quinto motivo — relativi alla ritenuta valenza di documentazione proveniente da soggetti privi del potere di impegnare la società e al difetto di motivazione sul carattere presuntivo degli indizi — sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha osservato che la decisione impugnata non riposa su un ragionamento presuntivo, ma su un complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, nel quale la corrispondenza tra enti costituisce solo uno degli elementi valorizzati. Il ricorrente oppone una ricostruzione alternativa del fatto e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso che la motivazione sia viziata da apparenza o manifesta illogicità, essendo idonea a integrare il minimo costituzionale, e ha rilevato che la statuizione sul tardivo disconoscimento della documentazione non è stata adeguatamente attinta dal ricorrente.

Il sesto e il settimo motivo — concernenti la durata ultraventennale del possesso e la sussistenza dei presupposti dell’usucapione — sono stati parimenti dichiarati inammissibili, trattandosi di accertamenti in punto di fatto sorretti da motivazione adeguata e da specifici riscontri istruttori. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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