Notifica via PEC non iscritta nei registri INI-PEC: validità e rigetto (Cass. civ. Sez. V n. 27447 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti tributari a mezzo PEC è valida anche quando il messaggio provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nei pubblici registri INI-PEC. L’obbligo di inserimento dell’indirizzo nei registri pubblici riguarda, infatti, esclusivamente il destinatario della notificazione e non anche il mittente. La sentenza che dia atto della notificazione e ne affermi la validità con richiamo alla giurisprudenza di legittimità è adeguatamente motivata e non è affetta da motivazione apparente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, confermata in appello, preclude l’esame dell’eccezione di prescrizione dei tributi erariali oggetto dell’intimazione di pagamento.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava a una società contribuente, nel marzo 2019, un’intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle per tributi erariali, diritti camerali, canone Rai, tasse automobilistiche e TARI, per un importo complessivo di oltre 393.000 euro. La società proponeva ricorso davanti alla giustizia tributaria di primo grado, che lo dichiarava inammissibile.
La società, successivamente incorporata da altra compagine, impugnava la decisione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello e compensava le spese. Avverso tale pronuncia la società incorporante proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e per violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo PEC da indirizzo non risultante nei registri.
La Corte rileva che la sentenza di appello aveva dato atto dell’avvenuta notificazione dell’intimazione e delle cartelle presupposte via PEC, pur trattandosi di messaggi inviati da un indirizzo non iscritto nei registri INI-PEC. Il Collegio territoriale aveva correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui una siffatta notificazione è comunque valida.
Il principio applicato è netto: la necessità dell’inserimento dell’indirizzo PEC nei pubblici registri riguarda soltanto il destinatario della notificazione, e non anche il mittente. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 15979 del 2022 e a Cass. n. 6015 del 2023. La doglianza sulla motivazione non regge, poiché la sentenza impugnata risulta adeguatamente argomentata sia sulla validità della notificazione delle cartelle presupposte, sia sul profilo del ne bis in idem.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude il vizio di motivazione contraddittoria. Il Collegio di secondo grado aveva valutato il profilo della duplicazione impositiva con riguardo alle cartelle già oggetto di impugnazione in precedenti giudizi, mentre per tre cartelle, ritualmente notificate, il tema non si poneva.
Il quarto motivo è infondato per una ragione assorbente di ordine processuale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, affermata in primo grado e confermata in appello, preclude l’esame dell’eccezione di prescrizione. Per le tre cartelle non coperte dal ne bis in idem, essendo state notificate nel 2017 e nel 2018, al momento della notificazione dell’intimazione il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate in 8.000 euro per onorari, oltre spese prenotate a debito. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.