Sospensione della patente sospesa fino all’esito del lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. n. 18835 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui si deduca l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative. In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro. L’omessa sospensione determina l’annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, potendo provvedervi direttamente la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Trieste applicava, su richiesta delle parti, la pena di giorni venti di arresto ed euro 720 di ammenda nei confronti del contribuente per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992, sostituita con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il giudice disponeva altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei e la confisca del motociclo di proprietà dell’imputato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per la mancata sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sino all’esito della valutazione dello svolgimento della pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. quando si deduca l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. Ha inoltre ribadito che il ricorso del Pubblico Ministero è ammissibile anche nell’interesse dell’imputato, a condizione che sia sorretto da un interesse concreto e attuale, volto a evitare effetti pregiudizievoli derivanti da errori del giudice.
Nel merito, la Corte ha affermato che, in caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro. Ciò in quanto, in caso di esito positivo, potranno essere dichiarati l’estinzione del reato e la riduzione alla metà della sanzione della sospensione, come già affermato da Sez. 4, n. 48654 del 2019 e Sez. 4, n. 48330 del 2017.
La Corte ha evidenziato che il tempo necessario per fissare l’udienza destinata alla verifica dell’esito del lavoro di pubblica utilità potrebbe vanificare quanto stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, qualora la sospensione della patente producesse immediatamente effetti. Ha pertanto ritenuto che alla sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria possa provvedere direttamente la Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio, limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria, la cui efficacia è stata sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.