Inammissibilità del ricorso incidentale e improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Liguria n. 547 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto del ricorso principale avverso l’aggiudicazione determina il sopravvenuto difetto di interesse della controinteressata alla coltivazione del ricorso incidentale, che va dichiarato improcedibile. L’esito negativo dell’impugnazione principale comporta altresì l’improcedibilità del ricorso avverso gli atti successivi all’aggiudicazione, non avendo il ricorrente alcun interesse a dolersi di provvedimenti che presuppongono l’efficacia della gara. La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale mediante la piattaforma FVOE di ANAC integra una presunzione di legittimità dell’operato della stazione appaltante, salva la prova contraria specifica e circostanziata.
Il Fatto
La società, in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta indetta dalla Regione Liguria per l’affidamento del servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza per la realizzazione della fase B della nuova diga foranea del Porto di Genova. Il provvedimento di aggiudicazione è stato adottato in favore del raggruppamento controinteressato, che ha conseguito un punteggio complessivo superiore a quello del raggruppamento ricorrente.
Il ricorso introduttivo, dapprima dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva della Regione, è stato riassunto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha rimesso la causa al primo giudice. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale volto all’annullamento parziale dei verbali di gara. Con separato ricorso, la ricorrente ha altresì impugnato il decreto commissariale di nomina della Regione quale soggetto attuatore per la fase esecutiva dell’intervento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, ha respinto il ricorso principale ritenendo infondate le censure relative alla mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza del requisito della conoscenza della lingua inglese, alla valutazione dei servizi di project management consulting, alla verifica dei requisiti dichiarativi e all’attribuzione dei punteggi. Quanto alla conoscenza della lingua inglese, il disciplinare riferisce il requisito al gruppo di lavoro e non ai singoli componenti, senza richiedere la specificazione del livello di conoscenza.
La Corte ha escluso che la riconduzione dei servizi pregressi alla categoria del supporto al RUP sia viziata da manifesta irrazionalità, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale sindacabile solo in presenza di evidenti travisamenti. Ha inoltre ritenuto che le carenze dichiarative relative ai soggetti di cui all’art. 94 c.c.p. non comportino automatismo espulsivo, richiedendo una valutazione concreta della stazione appaltante, e ha valorizzato l’avvenuto esercizio del soccorso istruttorio.
Con riguardo al settimo motivo, concernente l’ostensione documentale, il Collegio ha dichiarato la cessata materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto a consegnare la documentazione richiesta. Il rigetto del ricorso principale ha quindi determinato il sopravvenuto difetto di interesse della controinteressata alla coltivazione del ricorso incidentale e l’improcedibilità del ricorso avverso il decreto di nomina del soggetto attuatore, dipendendo tale atto dall’esito favorevole dell’aggiudicazione.
La sentenza conferma il principio per cui l’esito negativo dell’impugnazione principale assorbe le questioni sollevate con il ricorso incidentale e con le impugnazioni avverso gli atti consequenziali, in quanto il ricorrente, non potendo conseguire l’aggiudicazione, non ha interesse a contestare atti che presuppongono la legittimità della procedura. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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